Veicoli atipici e revisione auto d’epoca
E' da qualche mese che cerco di scrivere questo post, volevo creare una pagina che raccogliesse tutte le normative riguardanti i veicoli atipici in ordine cronologico, con un'attenzione particolare alle auto d'epoca e di interesse storico. Sentito anche il parere del nostro referente alla Motorizzazione, che afferma che i veicoli d'epoca e di interesse storico vanno revisionati ogni anno, ho cercato di inserire tutte le normative e le successive modifiche in modo da avere un quadro il più chiaro possibile (almero spero).
Nei documenti e leggi che riguardano le revisioni e in un quadro più generale nel codice della strada, si sente parlare di veicoli atipici, ma cosa sono i veicoli atipici, il veicolo o auto che noi abbiamo rientra in questa categoria?
Cominciamo col vedere cosa dice l'art. 59 del D.L. 285 30/04/1992:
Dal Decreto Legge 285 del 30/04/1992 ![]()
Art. 59. Veicoli con caratteristiche atipiche.
1. Sono considerati atipici i veicoli elettrici leggeri da città, i veicoli ibridi o multimodali e i microveicoli elettrici o elettroveicoli ultraleggeri, nonché gli altri veicoli che per le loro specifiche caratteristiche non rientrano fra quelli definiti negli articoli dal 52 al 58.
2. Il Ministro dei trasporti, sentiti i Ministri interessati, stabilisce, con proprio decreto:
a) la categoria, fra quelle individuate nei suddetti articoli, alla quale i veicoli atipici devono essere assimilati ai fini della circolazione e della guida;
b) i requisiti tecnici di idoneità alla circolazione dei medesimi veicoli individuandoli, con criteri di equivalenza, fra quelli previsti per una o più delle categorie succitate.
Art. 60. Motoveicoli e autoveicoli d'epoca e di interesse storico e collezionistico.
1. Sono considerati appartenenti alla categoria di veicoli con caratteristiche atipiche i motoveicoli e gli autoveicoli d'epoca, nonché i motoveicoli e gli autoveicoli di interesse storico e collezionistico.
2. Rientrano nella categoria dei veicoli d'epoca i motoveicoli e gli autoveicoli cancellati dal P.R.A. perché destinati alla loro conservazione in musei o locali pubblici e privati, ai fini della salvaguardia delle originarie caratteristiche tecniche specifiche della casa costruttrice, e che non siano adeguati nei requisiti, nei dispositivi e negli equipaggiamenti alle vigenti prescrizioni stabilite per l'ammissione alla circolazione. Tali veicoli sono iscritti in apposito elenco presso il Centro storico della Direzione generale della M.C.T.C.
3. I veicoli d'epoca sono soggetti alle seguenti disposizioni:
a) la loro circolazione può essere consentita soltanto in occasione di apposite manifestazioni o raduni autorizzati, limitatamente all'ambito della località e degli itinerari di svolgimento delle manifestazioni o raduni. All'uopo i veicoli, per poter circolare, devono essere provvisti di una particolare autorizzazione rilasciata dal competente ufficio della Direzione generale della M.C.T.C. nella cui circoscrizione è compresa la località sede della manifestazione o del raduno ed al quale sia stato preventivamente presentato, da parte dell'ente organizzatore, l'elenco particolareggiato dei veicoli partecipanti. Nella autorizzazione sono indicati la validità della stessa, i percorsi stabiliti e la velocità massima consentita in relazione alla garanzia di sicurezza offerta dal tipo di veicolo;
b) il trasferimento di proprietà degli stessi deve essere comunicato alla Direzione generale della M.C.T.C., per l'aggiornamento dell'elenco di cui al comma 2.
4. Rientrano nella categoria dei motoveicoli ed autoveicoli di interesse storico o collezionistico tutti quelli di cui risulti l'iscrizione nei registri previsti dall'art. 5, comma trentaquattresimo, del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53. I detti veicoli, qualora non iscritti al P.R.A. alla data di entrata in vigore del presente codice, per poter circolare devono essere reimmatricolati ed iscritti nei registri del P.R.A., secondo le norme del presente codice. La reimmatricolazione è ammessa quando i motoveicoli e gli autoveicoli rivestono le caratteristiche di valore storico o collezionistico necessarie per individuare tale tipo di veicoli, determinate dal regolamento. Il regolamento stabilisce anche le caratteristiche ed i requisiti tecnici che i predetti veicoli devono presentare e che si ricollegano ai requisiti previsti al momento della costruzione, con le modificazioni necessarie per adattarli alle attuali esigenze della circolazione. I medesimi veicoli sono iscritti in apposito elenco presso la Direzione generale della M.C.T.C.
5. I veicoli di interesse storico o collezionistico possono circolare sulle strade purché posseggano i requisiti previsti per questo tipo di veicoli, determinati dal regolamento ai sensi del comma 4.
6. Chiunque circola con veicoli d'epoca senza l'autorizzazione prevista dal comma 3, ovvero con veicoli di cui al comma 5 sprovvisti dei requisiti previsti per questo tipo di veicoli dal regolamento, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 127.020 a lire 508.070 se si tratta di autoveicoli, o da lire 63.510 a lire 254.030 se si tratta di motoveicoli (1).
(1) Articolo così modificato, con effetto dal 1° ottobre 1993, dall'art. 26, d.lg. 10 settembre 1993, n. 360. Con d.m. 29 dicembre 2000, la sanzione è stata aggiornata nella misura indicata.
Il comma 4 fu sostituito dalla legge 214 del 1/8/2003 , di conv. D.L. n. 151/2003.
2-quater. Il comma 4 dell'articolo 60 del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, e' sostituito dal
seguente:
"4. Rientrano nella categoria dei motoveicoli e autoveicoli di
interesse storico e collezionistico tutti quelli di cui risulti
l'iscrizione in uno dei seguenti registri: ASI, Storico Lancia,
Italiano FIAT, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI".
La legge 214 e l'art. 60 furono poi integrate dalla legge 215
1. Sono classificati d'interesse storico o collezionistico i motoveicoli e gli autoveicoli iscritti in uno dei registri ASI, Storico Lancia, Italiano Fiat, Italiano Alfa Romeo e da questo dotati della certificazione attestante la rispettiva data di costruzione nonché le caratteristiche tecniche.
2. La data di costruzione deve risultare precedente di almeno 20 anni a quella di richiesta di riconoscimento nella categoria in questione. Le caratteristiche tecniche devono comprendere almeno tutte quelle necessarie per la verifica di idoneità alla circolazione del motoveicolo o dell'autoveicolo ai sensi dei commi 5 e 6.
3. I veicoli d'interesse storico o collezionistico devono conservare le caratteristiche originarie di fabbricazione, salvo le eventuali modifiche imposte per la circolazione dalle norme stabilite al comma 5.
4. Possono altresì essere riconosciute ammissibili dal Ministero dei trasporti e della navigazione – Direzione generale della M.C.T.C. modifiche o sostituzioni determinate dalla impossibilità di reperire i componenti originari o non realizzabili ad un costo ragionevole, oppure derivanti dall'esigenza di ripristino del veicolo nelle condizioni originarie risultanti all'atto della sua prima immatricolazione. In ogni caso tali diversità o modifiche devono essere riportate sulla carta di circolazione, unitamente all'anno di fabbricazione del veicolo.
5. La circolazione dei veicoli di interesse storico e collezionistico è subordinata alla verifica delle prescrizioni dettate per tali veicoli al punto F, lettera b) dell'appendice V al presente titolo sui sistemi di frenatura, sui dispositivi di segnalazione acustica, silenziatori e tubi di scarico, segnalazione visiva e d'illuminazione nonché sui pneumatici e sistemi equivalenti sulle sospensioni, sui vetri e specchi retrovisori e sul campo di visibilità del conducente.
6. Per i motoveicoli e gli autoveicoli di interesse storico e collezionistico sono ammessi sistemi, dispositivi e componenti aventi caratteristiche differenti da quelle prescritte in generale per i motoveicoli e gli autoveicoli dal presente regolamento, a condizione che detti dispositivi ed organi siano stati riconosciuti ammissibili dal Ministero dei trasporti e della navigazione alla data di fabbricazione dei veicoli interessati e purché siano di efficienza equivalente a quella dei sistemi, dispositivi e componenti prescritti in generale per i motoveicoli e gli autoveicoli. Sono ammesse le sporgenze fuori sagoma dei galletti dei mozzi delle ruote a raggi.
7. La cancellazione del motoveicolo o dell'autoveicolo da uno dei registri di iscrizione di cui al comma 1 comporta la cessazione della circolazione dello stesso ed è subordinata all'osservanza delle prescrizioni dettate dall'articolo 103 del codice.
8. Le tariffe per l'iscrizione e la cancellazione dai registri di cui al comma 1, nonché le certificazioni rilasciate dagli stessi, sono stabilite periodicamente dal Ministro dei trasporti e della navigazione di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il Ministro delle finanze.
Poi fu emanata la Circolare 4437/M360 23/11/2003, che ERA l'ultima in ordine di tempo fino al 19/03/2010 quando è stata emanata l'ultima modifica. ![]()
10 resta in ogni caso ferma la necessità che il veicolo di interesse storico e
collezionistico, per poter circolare su strada, debba essere in regola con gli
obblighi di revisione annuale, stante il combinato disposto di cui agli art. 80,
comma 4, e 60, comma 1, c.d.s.; pertanto, si richiama la necessità che sul
duplicato della carta di circolazione sia annotato che il veicolo deve essere
sottoposto a revisione prima della immissione in circolazione;
Aggiornamento 26/09/2009
E' stata emesso una circolare che risolve il problema delle vetture che risultano con il numero di telaio sbagliato, o che erano non esistenti negli archivi della motorizzazione, adesso è possibile farsi correggere il numero di telaio sul database e poi fare la revisione in un centro revisioni privato.
Il nuovo servizio revisioni entrato in vigore il 17 agosto 2009 ha introdotto, come noto, la non
revisionabilità presso i centri revisione di veicoli nel caso in cui il telaio riportato sulla carta di circolazione sia
assente o difforme da quello presente nell'archivio nazionale veicoli.
Tale scelta è stata dettata dalla imprescindibile necessità di affidare esclusivamente agli Uffici della
motorizzazione le attività di inserimento o modifica permanente di dati nel SIMOT.
Di seguito sono individuati i casi più frequenti di anomalie relative al telaio ed indicate le modalità di
risoluzione:
1. Telaio mancante per vetustà del mezzo e/o carta di circolazione non meccanizzata.
L'Ufficio provvede, esclusivamente mediante la verifica della carta di circolazione, all'aggiornamento
dell'archivio utilizzando la funzione SC67, senza stampa della carta di circolazione secondo le modalità già
in uso.
Per questa operazione l'utente non sarà chiamato a corrispondere alcun importo.
Dal giorno successivo all'aggiornamento dei dati in archivio, il veicolo potrà essere presentato presso
qualsiasi centro revisione per essere sottoposto alla revisione.
2. Telaio corretto manualmente sulla carta di circolazione e non aggiornato in archivio.
2.1 Nel caso in cui la correzione sia stata effettuata dal medesimo Ufficio che sta provvedendo
all'aggiornamento del dato in archivio, si deve procedere, come di consueto, utilizzando la mappa
GPRA funzione 09.
Anche in questo caso non dovrà essere corrisposto alcun importo.
La revisione potrà essere effettuata presso un qualsiasi centro revisione dal lunedì successivo
all'aggiornamento dei dati in archivio.
2.2 Nel caso in cui la correzione sia stata effettuata da Ufficio diverso da quello presso il quale è avanzata
la richiesta di aggiornamento dell'archivio, si procederà come segue. Il veicolo al quale è associata la
carta di circolazione di cui trattasi dovrà essere sottoposto a revisione presso l'Ufficio al quale è
presentata la richiesta (come detto diverso da quello che ha effettuato manualmente la correzione della
CDC) al fine di consentire anche ogni necessaria verifica sul telaio punzonato.
L'operazione di aggiornamento del telaio all'interno del sistema informativo, propedeutica all'inserimento
dell'esito della revisione, dovrà essere comunque effettuata tramite l'uso della mappa GPRA funzione 09.
In questo caso dovrà essere corrisposta la sola tariffa di revisione.
Il 19-03-2010 c'è stato un aggiornamento legislativo che ha chiarito lo spinoso dilemma delle vetture d'epoca o di interesse storico. Allego il decreto ministeriale e i 4 allegati dove si regolamenta le revisioni, le modalità di revisione, l'iscrizione, la reimmatricolazione o la cancellazione di una vettura d'epoca. Quello che a noi interessa, per l'argomento trattato in questo post, è che le revisioni periodiche per le auto d'epoca o di interesse storico sono definitivamente tornate a due anni e non più ad un anno.
Dall'allegato 3 leggiamo:
REVISIONI PERIODICHE DEI VEICOLI DI INTERESSE STORICO E COLLEZIONISTICO
1. Campo di applicazione
Le presenti disposizioni si applicano ai veicoli classificati di interesse storico e collezionistico appartenenti alle guenti categorie:
a) motoveicoli;
b) autovetture, autoveicoli ad uso promiscuo;
c) autoveicoli destinati al trasporto di cose di massa complessiva a pieno carico non
superiore a 3 500 kg;
d) autoveicoli isolati destinati al trasporto di persone e il cui numero di posti a
sedere,escluso quello del conducente, e' superiore a otto;
e) autoveicoli isolati destinati al trasporto di cose di massa complessiva a pieno carico
superiore a 3.500 kg;
f) rimorchi e semirimorchi di massa complessiva a pieno carico superiore
a 3 500 kg, facenti parte di un complesso di veicoli classificato di interesse storico e
collezionistico.
2. Calendario delle revisioni
I veicoli indicati al precedente punto 1 sono sottoposti a revisione periodica ogni due anni, sempre che i veicoli non siano stati sottoposti, nell’anno in cui ricorre l’obbligo della
revisione, a visita e prova per l’accertamento dei requisiti alla idoneità alla circolazione ai
sensi dell’art. 75 del Codice della Strada, entro il mese di rilascio della carta di circolazione
ovvero entro il mese corrispondente a quello in cui è stato effettuato l’ultimo controllo di revisione.…..
4. COMPETENZE
4.1 La competenza per le revisioni periodiche dei veicoli di interesse storico e
collezionistico è stabilita, avuto riguardo delle categorie internazionali di appartenenza dei
veicoli stessi, a norma dell’art. 80 del DPR 16 dicembre 1992. n. 495, fatto salvo quanto
indicato al punto successivo;
4.2 Le revisioni dei veicoli di interesse storico e collezionistico costruiti prima dell’1°
gennaio 1960 sono effettuate esclusivamente dai competenti uffici motorizzazione civile.
Non avendo un titolo di studio adeguato per potermi districare tra leggi e comma (praticamente una giungla), l'articolo scritto potrebbe essere privo di qualche legge o passaggio intermedio, sono bene accetti interventi, suggerimenti o correzioni.
40 Risposte a “ Veicoli atipici e revisione auto d’epoca ”
Se vuoi lasciare un commento, se vuoi delle info su ricambi e accessori o vuoi dei chiarimenti, puoi farlo attraverso questo form.

Ciao,
io la ragiono così: se sul libretto non figura una dicitura che classifica il mezzo come veicolo d’epoca (ne ho visto solo uno con questa dicitura) lo considero come un’autovettura (con qualche annetto!!!) e quindi la revisione è biannuale.
Altrimenti è un mezzo atipico quindi va annuale.
Poi per il discorso esenzione bollino blu, circolazione, assicurazione si ci basa sull’art.60 cds, dove non viene mai menzionato il libretto.
Dovrebbe esserci in parlamento una legge che modifica la periodicità della auto d’epoca.
Per essere precisi: auto d’epoca sono quelle nei musei, che per circolare devono avere il permesso; le altre sono quelle di interesse storico/collezionistico.
Ciao Teresio, nei casi da te esposti hai ragione, il problema è del cliente che ti deve dire se ha fatto un’assicurazione sfruttando le normative vigenti, per esempio, se iscrivo una Fiat Uno ad un club per auto di interesse storico, posso fare un’assicurazione particolare con dei forti sconti. Sul contratto assicurativo viene riportato la dicitura “auto di interesse storico tessera n. xxxxx”,solo sull’assicurazione, nessuna dicitura viene riportata sul libretto, in quel caso, se mi fermano la revisione dura solo un anno, ma il revisionatore non lo può sapere, glielo devo dire io. Quindi tu fai bene a considerare le auto “vecchiotte”, è il cliente che deve sapere che le auto di interesse storico devono essere revisionate ogni anno. Qualcuno potrebbe dire “ma chi te lo viene a controllare?”, in caso di incidente vedrai che i periti e la polizia sapranno leggere e scrivere
Anche perchè se non ha attaccato le targhette Asi, non puoi saperlo se è storica o no.
Per la revisione fa fede sempre il libretto.
Però come ho già detto, ho già trovato un libretto con la dicitura aggiunta che era un veicolo storico; in quel caso al cliente ho detto che doveva fare la revisione annuale, ma se poi non ha voluto, sono fatti suoi
[...] ai 3500 Kg, gli autobus, le ambulanze, i taxi, veicoli adibiti al noleggio con conducente e tutti i veicoli atipici (veicoli con interesse storico e d’epoca) revisionati o immatricolati a Luglio [...]
x cortesia vorrei sapere a quali veicoli si fa riferimento quando si legge – veicoli appartenenti alle categorie 1,2,3,4,5,6
ringrazio
[...] ai 3500 Kg, gli autobus, le ambulanze, i taxi, veicoli adibiti al noleggio con conducente e tutti i veicoli atipici (veicoli con interesse storico e d’epoca) revisionati o immatricolati a Agosto [...]
Ciao a tutti, mi era giunta voce leggendo riviste del settore, che con il nuovo decreto sicurezza, ci fossero delle nuove riforme sul codice della strada, tra le quali anche il passaggio della reisione per le auto di interesse storico, da annuale e quadriennale. Qualcuno ne sa qualcosa?
Ciao Giuseppe, la notizia mi giunge nuova, al momento non ho indicazioni in merito.
Saluti En_ry
Per un autoveicolo dotato dell’Attestato ASI (o registro Fiat, Alfa, Lancia) che lo classifica “di particolare interesse storico, iscritto al n. xxxxx”, ho capito che la revisione – trattandosi di veicolo atipico – deve essere annuale.
Ma ho questi ulteriori due dubbi: sia per il “bollo” (o tassa di possesso), sia per l’assicurazione a tariffa agevolata per veicoli storici, é sufficiente il predetto Attestato ASI relativo all’autoveicolo (fatto nell’anno xxxx una volta per tutte) o é necessaria anche l’iscrizione del proprietario ad un Club federato ASI (da rinnovare anno per anno)?
Buongiorno sig. Cosenza, le agevolazioni hanno valore solo se si è iscritti all’ASI o ad un club federato ASI, la tessera và rinnovata tutti gli anni. Io ho una vettura di 22 anni e sull’assicurazione c’è riportato il numero di tessera annuale (senza di quello non è possibile avere gli sgravi). Il contratto di assicurazione viene rinnovato annualmente reinserendo il nuovo codice della tessera. Quindi pago 50 € la tessera + 120 € l’assicurazione annuale.
Spero di aver chiarito i suoi dubbi.
Saluti En_ry
Sono stato presso una officina specializzata per revisioni la revisione ad un veicolo storico del 1969, omologato asi, ma mi si dice che debbo rivolgermi OBBLIGATORIAMENTE alla Motorizzazzione Civile con tutta la burocrazia che comporta perchè il sistema a suo dire gestisce tutto da Roma e non riconosce i vecchi libretti che sono inseriti come dati solo nelle Motorizzazioni delle Provincie locali. Ma è possibile tutto questo? Siamo sempre pronti a spendere per queste inefficienze del sistema?
Grazie per tutte le dritte del caso.
Andrea
Buongiorno Andrea, questa mi giunge nuova, i casi sono due, o a Roma la Motorizzazione vuole gestire direttamente le auto storiche, oppure il centro revisioni privato, per qualche motivo non si è voluto immischiare in quella revisione. In tutta Italia, comunque a Pescara i centri revisioni fanno anche le revisioni alle auto storiche, questo non comporta nessun documento o prova in più o in meno di quello che dovrebbe fare una vettura normale.
Vuoi una dritta? Rivolgiti ad un altro centro revisioni, se anche questo ti manda alla Motorizzazione vuol dire che a Roma esiste un’altra legge che io al momento ignoro.
Saluti En_ry
Salve a tutti, sono incappato in questa discussione cercando chiarimenti riguardo ad una notizia che ha lasciato sgomenti sia me che altri miei amici collezionisti, il fatto che se un’auto ,sia storica che non, salta per un’anno una revisione (sto parlando di mancata circolazione, cosa che per noi collezionisti con molti mezzi è una pratica utilizzata spesso specialmente da quando ti chiedono 64 euro l’anno, si fa a rotazione e magari delle auto rimangono ferme 2 o piu anni) per fare nuovamente la revisione deve recarsi SOLO ESCLUSIVAMENTE alla motorizzazione di zona con tutto il burocratismo che ne deriva e sotto la ghigliottina dell’impiegato statale stufo e strafottente che ti capita di trovare.
Se qualcuno di voi ha delle informazioni utili…
Saluti Alex
Buonasera Alex, questa mi è nuova, almenochè non sia una legge di 10 giorni fà (ero e sono in ferie) direi che è una bufala. Ci sono persone che si sono dimenticate per anni di fare la revisione, a livello burocratico non succede niente, vai ad un centro revisioni e lo fai tranquillamente.Probabilmente ha letto il commento di Andrea, che non è riuscito a fare la revisione in un centro privato, c’è stato uno scambio di lettere tra me ed Andrea dove mi ha spiegato il problema. La questione è questa, nel mese di Agosto, approfittando delle ferie degli italiani, la motorizzazione ha aggiornato il portale e il sistema per la stampa delle etichette. Il sistema è entrato in funzione il 17/8/09, per un pò di tempo si procede alla stampa accedendo ad un portale e immettendo i dati dell’autoveicolo, cosa che non accadeva prima perchè tutto avveniva in automatico. Il sig. Andrea ha avuto la disavventura di avere, al momento della stampa dell’etichetta, il numero di telaio non corrispondente tra quello della vettura e quello registrato alla Motorizzazione. Fino al giorno 14/8/09 si poteva operare con una procedura particolare e manuale, sotto la responsabilità del responsabile tecnico. Ma con nuovo sistema questa cosa non è possibile, probabilmente lo sarà nelle prossime settimane, ma per il momento il sistema non lo prevede. Quindi il sig. Andrea è dovuto andare in Motorizzazione per far la revisione e far modificare il numero di telaio registrato.
Ma se il numero di telaio era giusto, la revisione era possibile, infatti stavano cercando di stampare l’ etichetta della revisione, quindi i controlli erano già stati eseguiti.
Saluti En_ry
Possiedo una vecchia golf del 1986 che è stata revisionata l’ultima volta nel 2005 e che non faccio, pur pagando regolarmente la tassa di circolazione, più circolare su strada dal 2007.
Vorrei farla passare come auto d’epoca.
Lo posso fare?
E se la risposta è sì, cosa dovrei fare?
Grazie
Cordiali saluti Roberto
Buonasera Roberto, dipende da regione a regione (a quanto mi dicono), in Abruzzo basta che l’auto abbia più di 20 anni, e la sua c’è l’ha, ci si deve iscrivere ad un club – associazione di auto d’epoca, e poi revisionarla e assicurarla. In altre regioni voglio che l’auto sia restaurata, si deve informare presso un club nella sua regione per vedere cosa cercano, ma di solito vale la prima opzione.
Esistono delle assicurazioni convenzionate con le associazioni di auto storiche che fanno prezzi particolari, per stipularli è obbligatorio la tessera di un club, il numero di matricola della tessera viene annotata anno per anno sul contratto di assicurazione.
Saluti En_ry
[...] ai 3500 Kg, gli autobus, le ambulanze, i taxi, veicoli adibiti al noleggio con conducente e tutti i veicoli atipici (veicoli con interesse storico e d’epoca) revisionati o immatricolati a Settembre [...]
mio padre possiede un’auto storica iscitta all’ASI, come ogni anno la fa revisionare ma quest’anno l’autofficina ci ha detto di non poterla fare perchè una nuova normativa dice che il “telaio” deve essere registrato alla mtorizzazione???.
Attraverso un portale diretto motorizzazione officina risulta che il telaio non è registrato. Cosa alquanto strana questa???
Domanda l’officina vuol perdere un cliente o la motorizzazione per evitare di fare errori non ha trascritto i vecchi telai e lasci l’ennesima incombenza ai proprietari dei veicoli?
Ne sapete qualcosa, Grazie
Mara Scomazzon
Salve Mara, è tutto vero, non me ne parlare, avevamo un sistema revisioni che quasi funzionava,dal 17 agosto è allo sbando. Ti faccio leggere un commento lasciato in un’altro post da un mio collega di Pordenone e la mia conseguente risposta da Pescara (per farti capire che il casino è nazionale), capirà da solo se la colpa della vettura di suo padre è dell’officina o di chi…
Legga qua:
http://www.automotoradriatica.com/revisioni/come-controllare-se-lauto-e-da-revisionare/comment-page-3/#comment-7122
Buona serata e non si rovini il fegato, io c’è l’ho già rovinato
ho portato a revisionare una giulietta del 1979 in una officina autorizata ma il terminale non riconosceva più la giulietta il numero di telaio e ra con uno zero in meno nel libretto mi hanno fatto il libretto nuovo ma il terminale del l’officina diceva che non combaciava il numero di targa con quello del libretto il meccabnico mi ha detto che dal 17 agosto il programma è cambiato ci sono problemi con le auto immatricolate prima del 1986
cosa devo fare se revisiono alla motorizazione di sicuro non passo
aiuto
Buongiorno sig. Giampaolo, purtroppo molte vetture storiche hanno questo problema dal 17 agosto.
Col nuovo sistema, quando si inserisce i dati, si fà una verifica in tempo reale con l’archivio della motorizzazione, se qualcosa non quadra, si deve andare per forza alla Mororizzazione a fare la revisione. Una volta poi aggiornato il database, si può tornare a fare la revisione ai centri privati.
Saluti En_ry
Salve, ho una Thema del 89 che è ASI da quest’anno e la revisione è stata fatta a fine settembre 2008. La revisione la devo fare questo mese o il prossimo anno? Si parla di un decreto di questa estate (ma quale?) che ha portato le revisioni ogni 2 anni ma non ne trovo traccia nei siti ufficiali, a questo punto non so che fare! Revisiono o no?
Poi con un’altra auto che devo revisionare alla MTCT i tempi di attesa sono di oltre 6 settimane! Se il centro a cui mi sono rivolto negli ultimi anni con le altre auto non è in grado di effettuare la revisione per i suddetti problemi informatici come faccio a portare l’auto in MTCT con la revisione scaduta?
Grazie
Enrico
Buonasera,se la prenotazione è stata fatta prima della scadenza ed i tempi di revisione sono lunghi, vale la prenotazione. Se è stato prenotato dopo la scadenza ci si dovrebbe andare con il carro attrezzi o con la targa di prova ( solo per andare in motorizzazione il giorno della revisione). Ma la targa di prova ha delle limitazioni, dovrebbe portarla il proprietario della targa o un suo dipendente.
Per il famigerato decreto legge, se ne sono sentite voci, ma nessuno lo ha visto o lo ha letto, quindi per quello che ne sò io la revisione si fà ogni anno.
Siccome in Italia è un guazzabuglio e anche cercando come un forsennato non si riesce a trovare niente, può anche essere che ci sia, se riesce a trovare il numero del decreto lo pubblico (per aiutare anche gli altri), ma fino ad ora non ho trovato niente.
Saluti En_ry
Ciao, vorrei puntualizzare un’ altra differenza tra veicolo d’ epoca e veicolo di interesse storico. Per quanto riguarda i veicoli d’ epoca questi possono essere revisionati solo in motorizzazione ogni 5ANNI, mentre per i veicoli di interesse storico-collezionistico questi possono essere revisionati in qualunque centro revisione ogni anno!
Poi se fosse per me li farei revisionare tutti in motorizzazione, di solito i veicoli storici sono catorci che non frenano, con gas di scarico alle stelle , fari smorti , conture introvabili…sono ‘storiche’ non ‘economiche’ vedete di tenerle come si deve!!!!!!!!!1
sono nei guai a causa di una diversa interpretazione delle convenzioni in EU fra gli stati, -dové il diritto del cittadino europeo?” se non sbaglio ha il sacrosanto diritto di vivere e muoversi (naturalmente nel pieno rispetto delle leggi e delle regole anche morali) in tutta l’area dell’unione con trattamenti senza differenze.
bene vado al concreto come domanda:
ho vissuto per 25 anni nel principato del Liechtenstein, nel 2006 sono andato a vivere per oltre due anni vicino lisbona, in portogallo poiche sposato con una portoghese. in questo splendido paese capace di grandi gesta di umiltá; un grande popolo storicamente capace di offrire a chiunque una ospitalita incredibile, altro che noi litigioso e disunito popolo di lamentoni oltre che inospitali (se non c’é affare con lucro)
in PORTOGALLO ogni diritto del cittadino europeo viene messo a disposizione in perfetta sintonia con lo spirito da VERA UNIONE (EUROPEA), lei dirá: si ma cosa centra tutto questo con l’argomento di questo forum, rispondo che centra eccome:
in PORTOGALLO REVISIONANO SU RICHIESTA OLTRE CHE PER OBBLIGO tutte le autovetture senza distinzione di nazionalita di immatricolazione, poiche la logica vuole che chi transita su strada in un ics paese, deve essere in regola con i valori di emissioni consentiti in suddetto territorio e/o comunque garantire la sicurezza su strada dovendo l’autovettura essere integra in tutte le sue componenti meccaniche e non. Io stesso per due anni ho potuto ispezionare la mia autovettura con targa FL senza fornire ulteriori documenti o fare complicate manovre burocratiche
ho dovuto solo presentare il libretto di circolazione, il costo irrisorio di questa ispezione é di 27€, il bollo di circolazione costa 14€ all’anno…
oggi mi trovo qui in Italia con un’autovettura con targhe portoghesi e siccome ho deciso di restare qui in patria dovrei revisionarla; ma in ITALIA non revisionano nessuna autovettura di provenienza straniera, trattasi di provenienza comunque europea(UNITA????)devo per forza immatricolare l’auto con targhe italiane, hai capito dové l’inghippo? É nel rubare tanti soldi attraverso questa macchinosa operazione, sono depresso solo a pensare che con quest’auto ci guadagno la pagnotta per la famiglia e non ho nessun altra possibilita economica per far fronte ai disagi di questa specie di truffa legale.
concludo che e + corretto chiamare ispezione che revisione poiche tentende a essere verificata la integrita fisica del mezzo a garanzia della sicurezza per le persone e per l’ambiente, grazie se puoi aiutami a risolvere il problema o saro costretto a richiamare l’attenzione dell’ambasciata portoghese e creare un caso internazionale per violazione dei diritti del cittadino europeo presentando il caso al tribunale di bruxelles( il presidente UE é J.Barroso non uno del terzo mondo.)
ciao giuseppe,
forse posso aiutarti:
1) se hai la residenza in italia purtroppo la devi immatricolare con targhe italiane, perchè sul libretto di circolazione deve essere annotata la tua residenza e deve essere obbligatoriamente scritto in italiano il libretto! Il povero vigile che t ferma mica deve sapere il portoghese per confrontare i tuoi dati!e poi dove te la manda la multa a Lisbona?così poi non la pagherai mai?
2) sul fatto di portare il caso a Bruxelles ci penserei 2volte. primo perchè pagheresti più che fare le targhe italiane e secondo perchè il caso è già in discussione.
Fonte EGAF:
‘i veicoli immatricolati in altri stati UE non possono essere sottoposti a revisione in Italia, non essendo ancora disciplinato il reciproco riconoscimento delle operazioni di revisione effettuate nei vari stati, ancorchè esplicitamente previsto dalla direttiva 96/96/CE concernente la revisione dei veicoli’
In pratica il portogallo non riconoscerebbe una revisione Italiana in quanto le procedure sono diverse nei due stati…alla fine è il portogallo il problema non l’ Italia in quanto è il portogallo(gestore delle tue targhe) che non accetterebbe una revisione regolare effettuata con procedure italiane in Italia.
Cmq il discorso è identico a parti invertite!
Prova a rivolgerti ad un ufficio della motorizzazione civile o al dipartimento dei trasporti terrestri
Buona giornata
Grazie Matteo per l’aiuto
concordo pienamente con quanto detto, con la normativa in vigore non c’è niente da fare. Concordo pienamente anche sul fatto di rivolgersi alle istituzioni Europee.
Buona giornata a tutti, En_ry
[...] ai 3500 Kg, gli autobus, le ambulanze, i taxi, veicoli adibiti al noleggio con conducente e tutti i veicoli atipici (veicoli con interesse storico e d’epoca) revisionati o immatricolati a Ottobre [...]
[...] ai 3500 Kg, gli autobus, le ambulanze, i taxi, veicoli adibiti al noleggio con conducente e tutti i veicoli atipici (veicoli con interesse storico e d’epoca) revisionati o immatricolati a Dicembre [...]
[...] ai 3500 Kg, gli autobus, le ambulanze, i taxi, veicoli adibiti al noleggio con conducente e tutti i veicoli atipici (veicoli con interesse storico e d’epoca) revisionati o immatricolati a Gennaio [...]
[...] ai 3500 Kg, gli autobus, le ambulanze, i taxi, veicoli adibiti al noleggio con conducente e tutti i veicoli atipici (veicoli con interesse storico e d'epoca) revisionati o immatricolati a Febbraio [...]
[...] ai 3500 Kg, gli autobus, le ambulanze, i taxi, veicoli adibiti al noleggio con conducente e tutti i veicoli atipici (veicoli con interesse storico e d'epoca) revisionati o immatricolati a Marzo [...]
vorrei riagganciarmi a quanto scritto da: ciccollitto giuseppe , settembre 30th, 2009 02:34
per chiedere un chiarimento e se ci sono aggiornamenti recenti.
la mia compagna è della repubblica ceca, lavora da 5 anni qui in italia, domiciliata e con Carta d'identità italiana ma con residenza mantenuta lassù, ed ha una motocicletta a targa ceca. fino ad oggi ogni due anni abbiamo fatto la trafila di risalire in rep ceca per la revisione. adesso però parlando una sua collega ci dice che amici suoi (tedeschi) hanno revisionato i mezzi a targa ceca qui in italia…
oggi ho letto il post di settembre 2009 e mi viene da chiedere:
è possibile revisionare la moto qui in italia e così poter circolare almeno qui in italia, ed eventualmente ripetere la revisione poi in rep ceca nell'ipotesi che forse un giorno la moto tornerà là? per noi è importante che circoli qui in italia! grazie 1000 per i vostri contributi
Buonasera, per quel che ne sò, è ancora valido il discorso fatto a Giuseppe, le leggi poi cambiano continuamente, purtroppo in Italia ci vuole un avvocato e un commercialista che ti cammini a fianco giorno per giorno, per poter capire le leggi che cambiano o che vengono fatte nuove.
Se fossi in lei domanderei direttamente alla motorizzazione civile, però da quel che sò non è cambiato niente.
Saluti En_ry
Novità per le auto storiche:
- Quelle costruite prima del 04 agosto 1971 a benzine e prima del 01 gennaio 1980 diesel non fanno la prova dei gas di scarico.
- costruite prima del 01 gennaio 1960 cambiano le modalità della prova freni servizio e stazionamento
- quelle costruite prima del 01 gennaio 1960 sono solo di pertineza della motorizzazione.
http://www.asaps.it/leggi/dec_minist/2009_dm_infotraf_09.12.17.pdf
Grazie Teresio, sempre molto gentile e disponibile.
Buona domenica
Ho provato a capire qualche cosa sulla nuova normativa fantasma Berselli, che prevederebbe la revisione per i veicoli storici (e quindi con attestato asi) ogni 2 anni, l'innalzamento dell'età storica a 25 anni e così via…
mi chiedo se il codice della strada sia in qualche modo stato integrato o aggiornato ad oggi….si parla di questo decreto, o legge che sia, ma effettivamente, passatemi l'espressione, non si capisce niente… A noi poveri automobilisti non spetta solo di pagare, no dobbiamo pure aprire un forum, discutere e confrontarci per informarci su come perchè dove e quando farlo! é assurdo… come sempre…siamo in italia del resto…concludendo…
Ho una panda dell'88, registrata all'ASI tramite club federato (a cui non mi sono più iscritta l'anno successivo considerando un furto a mano armata la tassa d'iscrizione, ed essendo l'unico club a trento…ho quindi stipulato un'assicurazione ke non richieda l'iscrizione al club…). Ho revisionato l'auto in fase d'acquisto…maggio 2009…essendo veicolo atipico mi aspettavo di dover fare la revisione entro maggio 2010…invece sono venuta a conoscenza tramite il club…di questa nuova norma delle revisioni ogni2 anni per i veicoli d'epoca e interesse storico…in parole povere, ho letto nello spazio dedicato alle revisioni in scadenza quest'anno che stando alla modifica di marzo 2010 dovrei fare la revisione ogni 2 anni! è vero? se mi fermano e considerano la mia revisione scaduta ho ragione di citare la nuova norma?esiste? è effettiva?qualcuno ci ha capito qualcosa??????
grazie in anticipo!
Ciao Valentina, il decreto legge è uscito sulla Gazzetta Ufficiale n. 65 il 19 marzo 2010, quindi ha validità per 60 giorni. Entro 60 giorni dovrebbe essere tramutato in legge. Ma in Italia spesso si và avanti con i decreti legge scaduti anche se non sarebbe regolare. Poi fare una stanpa di questo foglio:
http://www.automotoradriatica.com/wp-content/2008/Download/2009_dm_infotraf_09.12.17.pdf
e poi potresti farti una stampa di questo:
http://www.automotoradriatica.com/wp-content/2008/Download/All_2_dm_17122009.pdf
A Pescara le auto d'epoca e di interesse storico vanno fatti ogni 2 anni, però tieni presente che, se l'auto è antecedente al 1960 la revisione si fà in motorizzazione.
Ciao En_ry
La revisione di un veicolo storico è due anni, anche se supera i 35 q.
Guarda qui:
http://www.dottorini.com/2010/03/decreto-ministeriale-17-dicembre-2009-gu-65-del-19-marzo-2010—son55-disciplina-e-procedure-per-lis.html
Grazie Teresio, sempre molto gentile e disponibile.
Buona Domenica, En_ry