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Se viaggio con la revisione scaduta?

Vediamo cosa accade se si viaggia con la revisione link3. scaduta. L'articolo n. 80 del 1992 link2. stabilisce che il proprietario dell'auto deve sottoporre a revisione l'automobile al compimento del 4° anno e poi ogni 2 anni,sempre entro la fine del mese d' immatricolazione o dell'ultima revisione effettuata. Nel caso si venga sorpresi, durante un controllo da parte degli organi di polizia con la revisione scaduta, si viene sansionati con una multa che và da 143 € a 573 € (aggiornamento 09/2009 da 155 a 624 euro) e con il sequestro del libretto di circolazione che verrà restituito dopo aver effettuato la revisione presso un centro della Motorizzazione Provinciale. La multa raddoppia se si è recidivi o si viene sorpresi a viaggiare in autostrada. Nel caso di incidente, l'impresa assicuratrice può esercitare il diritto di rivalsa link. sull'assicurato o può applicare un sovrappremio addizionale. Le suddette condizioni devono essere espressamente dichiarate nelle condizioni generali del contratto di assicurazione. Copio uno stralcio dalle condizioni generali del contratto di assicurazione Carige link4.:

Clausole di esclusione dalla garanzia assicurativa e di rivalsa nei confronti dell'Assicurato
Nei seguenti casi indicati dall'art. 2 delle Condizioni Generali di Assicurazione, la garanzia non è operante e la Società Assicuratrice che abbia dovuto risarcire il terzo danneggiato ha diritto di esercitare la rivalsa nei confronti dell'assicurato per il recupero delle somme pagate:
1. se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore;
2. nel caso di autoveicolo o natante adibiti a Scuola guida, durante la guida dell'allievo, se al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi della legge vigente;
3. nel caso di veicolo o natanti con targa prova, se la circolazione o la navigazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni vigenti che ne disciplinano l'utilizzo;
4. nel caso di natanti con "autorizzazione alla navigazione temporanea (D.M. 19.11.92 n. 566)", se la navigazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni vigenti che ne disciplinano l'autorizzazione;
5. nel caso di veicolo dato a noleggio con conducente, se il noleggio sia effettuato senza la prescritta licenza od il veicolo non sia guidato dal proprietario o da suo dipendente;
6. per i danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione, del certificato o licenza di navigazione;
7. nel caso di veicolo guidato da persona a cui sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del D.Lgs. 30.04.92, n. 285 o che, comunque, risulti aver condotto il veicolo in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti e/o psicotrope;
8. nel caso di veicolo che non sia stato sottoposto o non abbia superato la revisione obbligatoria ai sensi di legge;
9. se il conducente, in caso di sinistro, si dà alla fuga omettendo di prestare soccorso a chi rimane infortunato;
10. nel caso di veicolo che effettui occasionalmente trasporti pericolosi per la capienza del mezzo in base al libretto di circolazione.
 

AGGIORNAMENTO:

Il libretto non viene più ritirato dalle forze dell'ordine come detto in precedenza, la nuova procedura è quella di contestare l'infrazione, elevare una contravvenzione e porre un timbro sul libretto di circolazione. Il conducente potrà portare tornare a casa e poi potrà andare "solo" al centro revisioni. Non ci saranno prologhe, prenotazioni o altri documenti per poter circolare. Il centro revisioni apporrà il cedolino della revisione sopra al timbro inserito dalle forze dell'ordine.

 

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108 pensieri su “Se viaggio con la revisione scaduta?

  1. en_ry

    Salve Giacomo e grazie per i complimenti. Dopo il quarto anno si calcola dall'ultima revisione effettuata, nel tuo caso da settembre 2012. Quindi dovrai fare la revisione dopo due anni dall'ultima revisione, entro l'ultimo giorno di settembre 2014.

    Buona Domenica, En_ry 🙂

    Rispondi
  2. Giacomo

    Ciao e complimenti per la professionalità e la celerità delle risposte.

    Ho un piccolo dubbio. Le scadenze oltre i primi 4 anni si calcolano a partire dall'immatricolazione o dall'ultima revisione? Mi spiego meglio: se ho una moto immatricolata nel febbraio 2006, ho fatto la prima revisione (correttamente) nel febbraio 2010 e poi la successiva (in ritardo ma senza che sia stato fermato) nel settembre 2012, quando va fatta la revisione successiva?

    Grazie in anticipo e un saluto.

    Rispondi
  3. en_ry

    Salve Andrea, la revisione ti scade il 30 novembre anche se lo hai fatto il 5 novembre, quindi non avrai sansioni fino all'ultimo giorno.

    Saluti En_ry 🙂

    Rispondi

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