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Calcolo per autocarri fiscali

Nella circolare del 19 gennaio 2007 n. 1/E link l'Agenzia delle Entrate fornisce dei chiarimenti riguardanti il decreto legge n. 262/2006 collegato alla finanziaria 2007. Il decreto legge 262/2006 ha modificato sensibilmente la deducibilità fiscale delle spese relative a mezzi di trasporto ai motore utilizzati nell'esercizio d'impresa. Le modifiche non interessano:

  • Tutti i veicoli senza motore (biciclette, barche a remi).
  • I veicoli non richiamati dall'art. 164 del T.U.I.R., come trattori, motocarri, autocarri, autoveicoli ad uso speciale e trattori.
  • I veicoli per trasporto merci, anche se utilizzati temporaneamente per fini pubblicitari.

Le modifiche del D.L. 262/2006 vanno a colpire quella categoria di falsi autocarri, ovvero quei veicoli omologati come autocarri, ma che in realtà le modifiche apportate non impediscono che il veicolo possa essere usato per il trasporto privato di persone o che abbia delle prestazioni elevate non giustificabili per l'uso richiesto. Per poter valutare se una vettura rientri tra quelle fiscalmente deducibili si deve soddisfare 4 condizioni:

  • Deve trattarsi di veicolo immatricolato o reimmatricolato come N1 (autocarro).
  • Il codice della carrozzeria deve essere F0.
  • Il numero di posti non inferiore a 4.

Queste condizioni devono essere soddisfatte tutte, se anche una di queste non è soddisfatta non si può applicare la quarta regola che si ricava da un calcolo sul rapporto potenza/peso. La formula in questione è la seguente: P/ (Mc - T) con la potenza (P) espressa in KW e con il peso complessivo (Mc) e la tara (T) espressi in tonnellate. Il rapporto deve essere inferiore o uguale a 180, se dovesse risultare superiore l'autocarro verrebbe equiparato ad un'autovettura.

Aggiornamento 16/09/2009

La tara è uguale alla Massa a vuoto + 75Kg

libretto-autocarro-non-fiscale.jpg

I dati che ci occorrono si trovano tutti sul libretto di circolazione:

  • Categoria del veicolo - campo (J)
  • Carrozzeria - campo (J.2)
  • Numero di posti - campo (S.1)
  • Potenza del motore (P) - campo (P.2)
  • Massa complessiva (Mc) - campo (F.2)
  • Tara (T) - pagina 3 Massa a vuoto + 75 kg

Nel libretto di esempio (vedi foto sopra) sono sottolineate tutte le voci interessate, in questo caso si può notare che il veicolo è un autocarro N1, con carrozzeria F0, può trasportare 4 persone, ma se calcoliamo la formula indicata precedentemente si ha: 2050 Kg = 2.050 t 1545 Kg = 1.545 t (Mc - T) = 2.050 - (1.545 + 0.075) = 0.43 (P/ 0.43) = 100/ 0.43= 232 quindi questa vettura non può usufruire delle agevolazioni fiscali. Inserisco un foglio di calcolo con le spiegazioni passo-passo, inserite i tre dati occorrenti nelle celle indicate.

Foglio Excel per calcolo rapporto potenza/peso. Prelevate il foglio di calcolo.

Foglio di calcolo costruito con OpenOffice Portable, se non avete Excel potete scaricarne una copia da quì link888.jpg , è un software gratis e standalone (non necessita di installazione, funziona anche su pendrive usb o cd) basta scaricarlo e si scompatterà in una cartella.

Precisazione.  

Nel Codice della strada link  esterno a pagina 51, al punto "d", c'è la definizione precisa di cosè un'autocarro:

d) autocarri: veicoli destinati al trasporto di cose e delle persone addette all'uso o al trasporto delle cose stesse;

Tenetelo bene a mente, sopratutto chi cerca sui motori di ricerca "posso trasportare la famiglia la domenica con l'autocarro?", "posso portare la fidanzata-amante a sciare con l'autocarro?" 😉

Il post è stato scritto nel gennaio 2008, le normative e le regole trattate in questo articolo possono essere state cambiate o il post potrebbe essere ormai obsoleto.

226 pensieri su “Calcolo per autocarri fiscali

  1. Andrea

    Ho avuto esperienza diretta due anni fa e sono stato uno dei primi a sollevare la questione nelle varie motorizzazioni del centro Italia:
    2 land cruiser autocarri ma trasformati dal concessionario quando non esisteva l'immatricolazione diretta. 1 dei due è rimasto autocarro perchè mantenuti i 750 Kg di portata, l'altro, dato che lo avevano pesato alla benemeglio (quando l'unica condizione era che la portata merci fosse sup o uguale alla portata passeggeri), aveva una portata di 650 kg: l'ho ovviamente riportato vettura, recuperando i 3 posti della terza fila.
    Il problema si è risolto immatricolandolo direttamente autocarro (750Kg di portata): tra l'altro lacosa non pregiudica la trasformazione in vettura (fonte C.E.T.O.C.)
    Da allora, in qualsiasi motorizzazione mi rivolgessi la tara era la massa a vuoto più il conducente 75kg
    Vedi anche la scheda tecnica del Land cruiser link:

    http://www.toyota.it/toyota/gamma/lc/caratteristiche/d4d_sol_at_5p.html
    Vedi come vengono chiamati i pesi?!?!

    E' probabile un qualche inciucio delle case per alcuni mezzi rientrati in seguito tipo aumento spropositato della portata

    Un saluto!

    Rispondi
  2. en_ry

    Salve Andrea, la formula che dici non mi è nuova, però al momento non riesco a trovare uno straccio di documento che dica di usare quella invece dell'altro. Dalle ricerche che stò facendo, ho promesso al Sig. Stefano che mi sarei informato meglio presso la Motorizzazione di Pescara (cosa che farò nella prossima settimana, perchè il mio referente è in ferie), sono arrivato alla circolare 3498/2007 dove si fà notare a pag.3 che:
    Si ricorda che sulla carta di circolazione la portata è espressa in chilogrammi.
    Ove, invece, nella carta di circolazione manchi il dato della portata, questa potrà essere calcolata sottraendo dalla massa complessiva del veicolo la sua massa a vuoto.
    https://www.automotoradriatica.com/wp-content/2008/Download/3498_07.pdf

    Nell'esempio della foto sul post abbiamo una vettura con portata 430 Kg, massa a vuoto 1545 Kg e massa complessiva 2050 Kg, potenza 100 Kw.
    Come lo faresti il calcolo? 😉
    Faccio notare che la 2050-1545 =505 che altro non è che 430+75.
    Quello che cerco di trovare è un documento che specifichi nero su bianco il tipo di calcolo da fare, avrai sicuramente girato sul web, e avrai visto che ci sono anche delle incongruenze tra vari siti di studi di consulenza fiscale.
    Su alcuni siti si fà riferimento a dei chiarimenti che il ministero delle Finanze avrebbe fatto, ma non c'è ne traccia.
    In questo post stò cercando di fare una cronologia di documenti che indichi in maniera definitiva cosa e come farlo, se sente dei funzionari al telefono le dicono un mucchio di " mi sembra che" "secondo me", ma secondo la legge cosa bisogna fare, e quale legge?
    Per la domanda che mi facevi sulla odierna detraibilità di alcuni fuoristrada, mi viene il forte sospetto che prima la formula era quella di sopra e poi lo hanno cambiato a volo, ma è solo una mia cattiveria. 🙂
    Saluti e tienici informato se scopri qualcosa.
    En_ry

    Rispondi
  3. andrea

    La Tara è la massa a vuoto + il conducente (75 Kg) pertanto la tara è superiore alla massa a vuoto.
    La circolare 19 gennaio 2007 n. 1/E non dà alcuna definizione di Tara

    Chiedo questo, come hanno fatto le case automobilistiche a rendere detraibili vetture che inizialmente non lo erano a causa del valore 180 a far sì che lo diventassero!!! Alcune di queste vetture, mantenendo la stessa potenza avevano bisogno di alzare la portata di 100 o 200 Kg.
    Alcuni esempi sono: freelander 2, Rav4, Phatfinder.
    Grazie.

    Rispondi
  4. en_ry

    Buongiorno sig. Stefano, ho letto il suo commento e l'ho già inserito sul blog, così ne possono usufruire anche gli altri e eventualmente commentarla.
    La formula che ho scritto sul blog non me la solo inventata io, ma è stata scritta nella circolare del 19 gennaio 2007 n.1/e, che fornisce ragguagli e precisazioni sul decreto legge 262/2006 (vedi nella prima frase del post), se legge nella pagina 79, ritrova la stessa formula. Come può vedere io cito la fonte proprio all'inizio del post e quindi sono sicuro di quanto detto.
    Invece mi sapebbe piaciuto sapere dove l'ACI dell'Emilia Romagna ha preso la sua, se nella risposta avrebbero detto " come specificato nella circolare xxx/xxxx " sarei rimasto più soddisfatto.
    Detto questo, ci potrebbe essere benissimo qualche circolare o decreto che mi sia sfuggito, questo non vuole essere un atto di presunzione, ma sarebbe stato corretto da parte loro citare la legge/circolare o documento di riferimento.
    Comunque contatterò la Motorizzazione Civile di Pescara per sapere se esiste qualche documento che rettifichi quanto da me detto, in tal caso aggiornerò immediatamente il sito.
    Cordiali saluti
    En_ry

    Rispondi
  5. stefano

    Riporto la risposta dell'aci di modena:Gentile Signore,
    In merito alla Sua richiesta Le comunichiamo quanto segue:
    Si forniscono i chiarimenti richiesti in ordine al regime tributario da
    applicarsi agli autocarri ,di peso complessivo inferiore a 12 tonnellate,
    che ,pur immatricolati come N1,presentino codice carrozzeria F0(EFFE ZERO)con quattro o più posti ed abbiano un rapporto tra potenza espressa in KW ela portata del veicolo espressa in tonnellate maggiore o uguale a 180.Nel solo caso di assenza della portata sulla carta di circolazione, è
    possibile calcolarla sottraendo la tara dalla massa complessiva.
    Nel caso in cui la tara non sia riportata sulla carta di circolazione,può
    essere calcolata ricorrendo alla seguente formula:
    TARA = MASSA A VUOTO + 75 KG
    laddove 75 KG rappresenta il peso predeterminato del conducente in
    Italia ,come stabilito dal Dipartimento dei Trasporti Terrestri.
    Restiamo a Sua disposizione per ogni necessità futura inviandoLe i migliori
    saluti.Centro Assistenza Tasse Automobilistiche ACI - Regione Emilia Romagna
    Questo in barba a quanto da Voi sostenuto. Grazie

    Rispondi

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