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Calcolo per autocarri fiscali

Nella circolare del 19 gennaio 2007 n. 1/E link l'Agenzia delle Entrate fornisce dei chiarimenti riguardanti il decreto legge n. 262/2006 collegato alla finanziaria 2007. Il decreto legge 262/2006 ha modificato sensibilmente la deducibilità fiscale delle spese relative a mezzi di trasporto ai motore utilizzati nell'esercizio d'impresa. Le modifiche non interessano:

  • Tutti i veicoli senza motore (biciclette, barche a remi).
  • I veicoli non richiamati dall'art. 164 del T.U.I.R., come trattori, motocarri, autocarri, autoveicoli ad uso speciale e trattori.
  • I veicoli per trasporto merci, anche se utilizzati temporaneamente per fini pubblicitari.

Le modifiche del D.L. 262/2006 vanno a colpire quella categoria di falsi autocarri, ovvero quei veicoli omologati come autocarri, ma che in realtà le modifiche apportate non impediscono che il veicolo possa essere usato per il trasporto privato di persone o che abbia delle prestazioni elevate non giustificabili per l'uso richiesto. Per poter valutare se una vettura rientri tra quelle fiscalmente deducibili si deve soddisfare 4 condizioni:

  • Deve trattarsi di veicolo immatricolato o reimmatricolato come N1 (autocarro).
  • Il codice della carrozzeria deve essere F0.
  • Il numero di posti non inferiore a 4.

Queste condizioni devono essere soddisfatte tutte, se anche una di queste non è soddisfatta non si può applicare la quarta regola che si ricava da un calcolo sul rapporto potenza/peso. La formula in questione è la seguente: P/ (Mc - T) con la potenza (P) espressa in KW e con il peso complessivo (Mc) e la tara (T) espressi in tonnellate. Il rapporto deve essere inferiore o uguale a 180, se dovesse risultare superiore l'autocarro verrebbe equiparato ad un'autovettura.

Aggiornamento 16/09/2009

La tara è uguale alla Massa a vuoto + 75Kg

libretto-autocarro-non-fiscale.jpg

I dati che ci occorrono si trovano tutti sul libretto di circolazione:

  • Categoria del veicolo - campo (J)
  • Carrozzeria - campo (J.2)
  • Numero di posti - campo (S.1)
  • Potenza del motore (P) - campo (P.2)
  • Massa complessiva (Mc) - campo (F.2)
  • Tara (T) - pagina 3 Massa a vuoto + 75 kg

Nel libretto di esempio (vedi foto sopra) sono sottolineate tutte le voci interessate, in questo caso si può notare che il veicolo è un autocarro N1, con carrozzeria F0, può trasportare 4 persone, ma se calcoliamo la formula indicata precedentemente si ha: 2050 Kg = 2.050 t 1545 Kg = 1.545 t (Mc - T) = 2.050 - (1.545 + 0.075) = 0.43 (P/ 0.43) = 100/ 0.43= 232 quindi questa vettura non può usufruire delle agevolazioni fiscali. Inserisco un foglio di calcolo con le spiegazioni passo-passo, inserite i tre dati occorrenti nelle celle indicate.

Foglio Excel per calcolo rapporto potenza/peso. Prelevate il foglio di calcolo.

Foglio di calcolo costruito con OpenOffice Portable, se non avete Excel potete scaricarne una copia da quì link888.jpg , è un software gratis e standalone (non necessita di installazione, funziona anche su pendrive usb o cd) basta scaricarlo e si scompatterà in una cartella.

Precisazione.  

Nel Codice della strada link  esterno a pagina 51, al punto "d", c'è la definizione precisa di cosè un'autocarro:

d) autocarri: veicoli destinati al trasporto di cose e delle persone addette all'uso o al trasporto delle cose stesse;

Tenetelo bene a mente, sopratutto chi cerca sui motori di ricerca "posso trasportare la famiglia la domenica con l'autocarro?", "posso portare la fidanzata-amante a sciare con l'autocarro?" 😉

Il post è stato scritto nel gennaio 2008, le normative e le regole trattate in questo articolo possono essere state cambiate o il post potrebbe essere ormai obsoleto.

226 pensieri su “Calcolo per autocarri fiscali

  1. Alessandro

    Buongiorno, sono interessato all'acquisto di Mercedes Classe B 180 con allestimento business (autocarro N 1 omologata per 4 persone) ma dalla formula risulta un valore molto superiore ai 180 previsti. Quindi equiparabile a vettura?

    Rispondi
  2. en_ry

    Buongiorno, nel precedente post ho specificato che non si riesce a trovare sul web un documento che attesti quello che ACI, Motorizzazione e CEDOC dicono, però volevo farle riflettere su due punti.
    - Non è deto che la circolare in questione abbia quella data che lei specifica.
    - La formula VERA su cui nessuno obietta dice:
    Si deve fare la differenza tra Potenza/portata

    Poi si dice Portata = MC - t (dove T e la tara).
    Se sul libretto è scritto la portata si utilizza quello, altrimenti esiste la massa a vuoto (e li ci sono i casini).
    Però, se prende dei libretti dove si sono tutti e due, vedrà che la massa complessiva - la massa a vuoto non è uguale alla portata, ma è uguale alla portata + 75 kg.
    Guardi attentamente questo libretto (adesso sappiamo che avevo sbagliato) perchè avrei dovuto usare la portata (che è scritta):
    https://www.automotoradriatica.com/wp-content/2008/01/libretto-autocarro-non-fiscale.jpg

    Faccia il calcolo Massa complessiva - massa a vuoto 2.050 - 1.545 = 0.505
    La portata invece vediamo che è 430 kg, se prendiamo 0.505 - 0.075 = 0.430
    Quindi il calcolo è plausibile, anche se come lei io cerco la prova scritta e non la trovo.
    Buona domenica
    En_ry

    Rispondi
  3. en_ry

    Buongiorno sig. Nicola, purtroppo non ho avuto e ne sono riuscito a trovare questo fantomatico documento che attesti la definizione di tara.
    Questa cosa è in vigore anche per il rapporto peso/potenza che si calcola per vedere se un neopatentato può guidare una vettura.
    Purtroppo aspettavo notizie dal CEDOC ma fino ad ora non si è visto niente,
    stessa cosa per la motorizzazione. Se dovesse trovarlo le sarei grato se lo potesse postare a beneficio di tutti i lettori.
    Mi dispiace di non poterla aiutare, anche noi ci troviamo impelagati il norme e circolari che dicono tutto e il contrario di tutto, forse sono cose che sono a disposizione di studi legali con abbonamenti a pagamento.
    P.S. non è detto che la circolare porti quella data.
    Sono molto perplesso e deluso 🙁

    Rispondi
  4. nicola

    salve, in merito alla famosa 180 dobbiamo quindi accettare il fatto che la TARA è da intendersi come la somma di MASSA VEICOLO A VUTO + PESO CONDUCENTE (75 KG)? In caso affermativo potrei avere riferimenti circa questa direttiva CEE del 16 settembre 2009 che da questa precisazione?
    grazie

    Rispondi
  5. en_ry

    Buonasera sig. Francesco, purtroppo questa è una domanda troppo complessa a cui può rispondere solo il fiscalista. La legge è ancora in vigore e quindi il famoso calcolo è ancora valido, per la detraibilità anche parziale delle spese, questo non lo sò, le leggi cambiano in fretta e quindi non mi posso pronunciare, io arrivo sempre tardi nel saper le cose 🙂
    Cordiali saluti
    En_ry 🙂

    Rispondi

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