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Calcolo per autocarri fiscali

Nella circolare del 19 gennaio 2007 n. 1/E link l'Agenzia delle Entrate fornisce dei chiarimenti riguardanti il decreto legge n. 262/2006 collegato alla finanziaria 2007. Il decreto legge 262/2006 ha modificato sensibilmente la deducibilità fiscale delle spese relative a mezzi di trasporto ai motore utilizzati nell'esercizio d'impresa. Le modifiche non interessano:

  • Tutti i veicoli senza motore (biciclette, barche a remi).
  • I veicoli non richiamati dall'art. 164 del T.U.I.R., come trattori, motocarri, autocarri, autoveicoli ad uso speciale e trattori.
  • I veicoli per trasporto merci, anche se utilizzati temporaneamente per fini pubblicitari.

Le modifiche del D.L. 262/2006 vanno a colpire quella categoria di falsi autocarri, ovvero quei veicoli omologati come autocarri, ma che in realtà le modifiche apportate non impediscono che il veicolo possa essere usato per il trasporto privato di persone o che abbia delle prestazioni elevate non giustificabili per l'uso richiesto. Per poter valutare se una vettura rientri tra quelle fiscalmente deducibili si deve soddisfare 4 condizioni:

  • Deve trattarsi di veicolo immatricolato o reimmatricolato come N1 (autocarro).
  • Il codice della carrozzeria deve essere F0.
  • Il numero di posti non inferiore a 4.

Queste condizioni devono essere soddisfatte tutte, se anche una di queste non è soddisfatta non si può applicare la quarta regola che si ricava da un calcolo sul rapporto potenza/peso. La formula in questione è la seguente: P/ (Mc - T) con la potenza (P) espressa in KW e con il peso complessivo (Mc) e la tara (T) espressi in tonnellate. Il rapporto deve essere inferiore o uguale a 180, se dovesse risultare superiore l'autocarro verrebbe equiparato ad un'autovettura.

Aggiornamento 16/09/2009

La tara è uguale alla Massa a vuoto + 75Kg

libretto-autocarro-non-fiscale.jpg

I dati che ci occorrono si trovano tutti sul libretto di circolazione:

  • Categoria del veicolo - campo (J)
  • Carrozzeria - campo (J.2)
  • Numero di posti - campo (S.1)
  • Potenza del motore (P) - campo (P.2)
  • Massa complessiva (Mc) - campo (F.2)
  • Tara (T) - pagina 3 Massa a vuoto + 75 kg

Nel libretto di esempio (vedi foto sopra) sono sottolineate tutte le voci interessate, in questo caso si può notare che il veicolo è un autocarro N1, con carrozzeria F0, può trasportare 4 persone, ma se calcoliamo la formula indicata precedentemente si ha: 2050 Kg = 2.050 t 1545 Kg = 1.545 t (Mc - T) = 2.050 - (1.545 + 0.075) = 0.43 (P/ 0.43) = 100/ 0.43= 232 quindi questa vettura non può usufruire delle agevolazioni fiscali. Inserisco un foglio di calcolo con le spiegazioni passo-passo, inserite i tre dati occorrenti nelle celle indicate.

Foglio Excel per calcolo rapporto potenza/peso. Prelevate il foglio di calcolo.

Foglio di calcolo costruito con OpenOffice Portable, se non avete Excel potete scaricarne una copia da quì link888.jpg , è un software gratis e standalone (non necessita di installazione, funziona anche su pendrive usb o cd) basta scaricarlo e si scompatterà in una cartella.

Precisazione.  

Nel Codice della strada link  esterno a pagina 51, al punto "d", c'è la definizione precisa di cosè un'autocarro:

d) autocarri: veicoli destinati al trasporto di cose e delle persone addette all'uso o al trasporto delle cose stesse;

Tenetelo bene a mente, sopratutto chi cerca sui motori di ricerca "posso trasportare la famiglia la domenica con l'autocarro?", "posso portare la fidanzata-amante a sciare con l'autocarro?" 😉

Il post è stato scritto nel gennaio 2008, le normative e le regole trattate in questo articolo possono essere state cambiate o il post potrebbe essere ormai obsoleto.

226 pensieri su “Calcolo per autocarri fiscali

  1. Alessandro

    Grazie En_ry, ma il dubbio comunque mi rimane..... La Mercedes d'altronde fa pagare l'allestimento Business la bellezza di euro 2.376,00, e il libretto comunque riporta l'omologazione autocarro; a questo punto non dovrebbero nemmeno omologarle come autocarro. Altrimenti succede che uno acquista l'auto "storpia" (mancante del 5° posto e con grata) e per di piu sanzionabile fiscalmente, non ostante il libretto riporti l'omologazione autocarro...... Districarsi tra i meandri di decreti, circolari, mi sembra un po un casino!!!!!!!!

    Rispondi
  2. en_ry

    Dato che non riesco a sistemare il secondo link postato da Bruno perchè è molto lungo ho pensato di scaricarli e metterli sul server, quindi i tre documenti li potete scaricare dai link qui sotto.
    La 70/156 CE:
    https://www.automotoradriatica.com/wp-content/2008/Download/70_156.pdf

    La direttiva 2001/116/CE:
    https://www.automotoradriatica.com/wp-content/2008/Download/direttiva_2001_116_cee.pdf

    La 97/27/CE:
    https://www.automotoradriatica.com/wp-content/2008/Download/97_27_ce.pdf

    Rispondi
  3. en_ry

    Salve Bruno, grazie per i complimenti e per il tuo utilissimo contributo, finalmente riesco, o almeno comincio a capirci qualcosa e finalmente ho qualche documento da leggere, sei il primo o uno dei primi che posta direttive o leggi praticamente introvabili per i comuni mortali.
    Ho visto che ci sono dei problemi nella visualizzazione dei link, prometto di sistemarli nel fine settimana o di scaricare i documenti per poterli mettere a disposizione di tutti. Stasera comincerò a leggere i link che mi hai postato, ma avevo fretta di ringraziarli, ero fermo ad un punto morto e non ho trovato un solo funzionario che mi potesse aiutare (se leggi bene i post si vede che ne ho contattati più di uno e non tutti li ho elencati).
    Ti auguro una buona giornata e grazie di nuovo.
    En_ry 🙂

    Rispondi
  4. Bruno

    Ciao, En-ry 😀

    Intanto complimenti per come stai cercando di rispondere e di capire i vari aspetti della questione, questo tipo di terreno è scabrosissimo e quando ci si mette qualche nostro Ministero con i suoi interventi a volte fantasiosi...
    Lavoro come tecnico nel settore degli allestimenti e delle trasformazioni dei veicoli da oltre vent'anni, di cose ne ho viste tante e la confusione col tempo non accenna sicuramente a scemare 🙁

    Ti dico il mio parere, se può farti piacere.
    Quando per ogni veicolo omologato venivano stampati i cosiddetti DGM 405, cioè un fascicolo tecnico riportante il "figurino" (disegno del veicolo quotato) e vari dati come dimensioni, masse (all'inizio chiamate "pesi"), caratteristiche del motore e dell'impianto frenante etc., quando c'era il DGM 405 (dicevo) la tara era la massa a vuoto del veicolo con il carburante e il conducente, sulla base di quanto stabilito dalle norme nazionali allora in vigore e dalla fondamentale direttiva europea 70/156/CEE http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/it/consleg/1970/L/01970L0156-20060704-it.pdf , che è stata ripetutamente modificata negli anni. Il concetto di "tara", dunque, è vecchio e come alcune cose vecchie ha affondato ben bene le sue radici, che lo mantengono ancora vivo e vegeto in molti contesti.
    Norme comunitarie più recenti come la 2001/116 CE - http://eur-lex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!
    celexplus!prod!DocNumber&lg=it&type_doc=Directive&an_doc=2001&nu_doc=116 -, oppure quella sugli autocarri, aggiornata più volte, la 97/27/CE - http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1997L0027:20020213:IT:PDF non fanno più riferimento alla tara, ma bensì alla massa del veicolo in ordine di marcia e anch'essa comprendente il conducente, i liquidi, la ruota di scorta etc. Tuttavia dire/scrivere tara è più semplice anche per chi opera nell'ambito della motorizzazione e spesso viene usato tale termine anche in documenti ufficiali (per esempio, nei prospetti omologativi denominati "Estratto Dati Tecnici", allegati tecnici etc.).
    La cosiddetta massa a vuoto, in effetti, non è la massa del veicolo in ordine di marcia, come è già venuto fuori dalle considerazioni che ho letto sopra (sia pur di corsa), ma può essere ricondotta a questa aggiungendo i famosi 75 kg convenzionali del conducente (ai quali si riferiscono, fra l'altro, anche la 2001/116/CE e la 97/27/CE).
    La portata, come concetto, ha la stessa età della tara 😉 Questo valore non comprende il conducente, i liquidi, la ruota di scorta etc. e quindi è la semplice differenza fra la massa massima a carico (detta anche "massa complessiva") e la massa in ordine di marcia dell'autoveicolo... questo, appunto, dalla notte dei tempi 🙂
    Riguardo al provvedimento dell'Agenzia delle entrate, quindi, è senz'altro corretto escludere il conducente dalla portata, visto che è compreso nella tara, vale a dire la massa in ordine di marcia.

    A parte tutto questo, nella questione c'è un problema di cui spesso non si tiene conto e che tuttavia non può essere trascurato, lo dico perché ho a che fare praticamente con collaudi in unico esemplare di autovetture trasformate in autocarri. Il problema riguarda proprio quella benedetta tara o massa in ordine di marcia.
    I dati presenti nella carta di circolazione, molto spesso, non sono attendibili, cioè la cosiddetta massa a vuoto, a cui appunto bisogna aggiungere i 75 kg del conducente per ottenere la massa in ordine di marcia (tara), la massa a vuoto deriva dalle prove omologative fatte dalla casa costruttrice su un prototipo e non tiene mai conto - dico mai - delle variazioni su rivestimenti, tappezzeria, componenti etc. che ogni costruttore apporta ai veicoli in corso di produzione senza riverificare ufficialmente le masse... e questo perché aggiornare le carte porta via tempo e denaro!
    In soldoni, io mi sono trovato a collaudare degli autocarri in cui la tara reale dell'autovettura differiva di alcune decine di kilogrammi da quella desumibile dalla carta di circolazione, scarti di quaranta o sessanta kg sono tutt'altro che infrequenti nella pratica e il rapporto potenza/portata può allora saltare! Per tale ragione, nei casi in cui il calcolo teorico fornisce valori minori di 180, io raccomando sempre di far pesare l'autovettura prima di comprarla, perché una volta trasformata e collaudata, ovviamente, per il cliente potrebbe diventare assai problematico tornare sui propri passi... visto che le motorizzazioni dovrebbero pesare sempre i mezzi e sappiamo tutti che i valori acquisiti dal funzionario in sede di collaudo finiscono nella nuova carta di circolazione, quella dell'autocarro, ed è poi su detti valori verrà di fatto conteggiato il rapporto in questione.

    Ho scritto un po' di corsa, spero che tu riesca a trarre qualche utilità dalle mie considerazioni.

    Bruno

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