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Calcolo per autocarri fiscali

Nella circolare del 19 gennaio 2007 n. 1/E link l'Agenzia delle Entrate fornisce dei chiarimenti riguardanti il decreto legge n. 262/2006 collegato alla finanziaria 2007. Il decreto legge 262/2006 ha modificato sensibilmente la deducibilità fiscale delle spese relative a mezzi di trasporto ai motore utilizzati nell'esercizio d'impresa. Le modifiche non interessano:

  • Tutti i veicoli senza motore (biciclette, barche a remi).
  • I veicoli non richiamati dall'art. 164 del T.U.I.R., come trattori, motocarri, autocarri, autoveicoli ad uso speciale e trattori.
  • I veicoli per trasporto merci, anche se utilizzati temporaneamente per fini pubblicitari.

Le modifiche del D.L. 262/2006 vanno a colpire quella categoria di falsi autocarri, ovvero quei veicoli omologati come autocarri, ma che in realtà le modifiche apportate non impediscono che il veicolo possa essere usato per il trasporto privato di persone o che abbia delle prestazioni elevate non giustificabili per l'uso richiesto. Per poter valutare se una vettura rientri tra quelle fiscalmente deducibili si deve soddisfare 4 condizioni:

  • Deve trattarsi di veicolo immatricolato o reimmatricolato come N1 (autocarro).
  • Il codice della carrozzeria deve essere F0.
  • Il numero di posti non inferiore a 4.

Queste condizioni devono essere soddisfatte tutte, se anche una di queste non è soddisfatta non si può applicare la quarta regola che si ricava da un calcolo sul rapporto potenza/peso. La formula in questione è la seguente: P/ (Mc - T) con la potenza (P) espressa in KW e con il peso complessivo (Mc) e la tara (T) espressi in tonnellate. Il rapporto deve essere inferiore o uguale a 180, se dovesse risultare superiore l'autocarro verrebbe equiparato ad un'autovettura.

Aggiornamento 16/09/2009

La tara è uguale alla Massa a vuoto + 75Kg

libretto-autocarro-non-fiscale.jpg

I dati che ci occorrono si trovano tutti sul libretto di circolazione:

  • Categoria del veicolo - campo (J)
  • Carrozzeria - campo (J.2)
  • Numero di posti - campo (S.1)
  • Potenza del motore (P) - campo (P.2)
  • Massa complessiva (Mc) - campo (F.2)
  • Tara (T) - pagina 3 Massa a vuoto + 75 kg

Nel libretto di esempio (vedi foto sopra) sono sottolineate tutte le voci interessate, in questo caso si può notare che il veicolo è un autocarro N1, con carrozzeria F0, può trasportare 4 persone, ma se calcoliamo la formula indicata precedentemente si ha: 2050 Kg = 2.050 t 1545 Kg = 1.545 t (Mc - T) = 2.050 - (1.545 + 0.075) = 0.43 (P/ 0.43) = 100/ 0.43= 232 quindi questa vettura non può usufruire delle agevolazioni fiscali. Inserisco un foglio di calcolo con le spiegazioni passo-passo, inserite i tre dati occorrenti nelle celle indicate.

Foglio Excel per calcolo rapporto potenza/peso. Prelevate il foglio di calcolo.

Foglio di calcolo costruito con OpenOffice Portable, se non avete Excel potete scaricarne una copia da quì link888.jpg , è un software gratis e standalone (non necessita di installazione, funziona anche su pendrive usb o cd) basta scaricarlo e si scompatterà in una cartella.

Precisazione.  

Nel Codice della strada link  esterno a pagina 51, al punto "d", c'è la definizione precisa di cosè un'autocarro:

d) autocarri: veicoli destinati al trasporto di cose e delle persone addette all'uso o al trasporto delle cose stesse;

Tenetelo bene a mente, sopratutto chi cerca sui motori di ricerca "posso trasportare la famiglia la domenica con l'autocarro?", "posso portare la fidanzata-amante a sciare con l'autocarro?" 😉

Il post è stato scritto nel gennaio 2008, le normative e le regole trattate in questo articolo possono essere state cambiate o il post potrebbe essere ormai obsoleto.

226 pensieri su “Calcolo per autocarri fiscali

  1. en_ry

    Salve Massimiliano, da quello che so puoi scaricarlo, quella regola della carrozzeria F0 serve solo per le vetture con 4 o più posti, serve per evitare che un Suv di grossa cilindrata possa essere immatricolato come autocarro, ma se è un autocarro con cassone questa regola non si applica.
    Non so cosa significa K9, domattina in ufficio vedo se ho qualcosa in merito, ma in ogni caso vale quanto detto sopra.
    Ciao En_ry 🙂

    Rispondi
  2. massimiliano

    buongiorno ho acquistato un ssangyong action plus pik up quindi con cassone o controllato e ci sono tutti i requisiti per poterlo scaricare completamente nell'esercizio della mia impresa, l'unica cosa che mi lascia perplesso e che la voce (j.29) non è FO ma K9 con dicitura cassone con cabina allungata.
    Vi sarei molto grato se mi spiegaste la differenza e sopratutto se comunque posso scaricarlo

    Rispondi
  3. en_ry

    Buongiorno ing. Betti, da come mi risulta, anche in seguito ad un contatto con un funzionario della Motorizzazione di Pescara fatta a suo tempo, debbo ribadire il calcolo fatto per il sig. Tomaso. Copio e incollo uno strancio della pagina 79 della circolare ministeriale.
    ... un rapporto tra la potenza del motore (Pt), espressa in KW, e la portata (P) del veicolo, ottenuta quale differenza tra la massa complessiva (Mc) e la tara (T), espressa in tonnellate, uguale o superiore a 180, secondo la seguente formula:
    Pt (KW) > 180
    Mc – T(t)

    Questo funzionario mi spiegò che la tara è il peso a vuoto del veicolo, mentre la portata indicata sul libretto è (almeno così dice), il veicolo con il solo conducente (indispensabile per far viaggiare la vettura). Quindi la vettura può portare il conducente + 430 kg di occupanti o bagagli. Infatti, la differenza tra 505 kg e 430 kg è 75 kg (che è il peso di una persona).

    Se guarda la foto dell'ultimo libretto di circolazione:
    https://www.automotoradriatica.com/wp-content/2008/01/libretto-autocarro-non-fiscale.jpg
    vedrà che nel riquadro 3 sono annotati portata 430 Kg e peso a vuoto 1545 kg, se si calcola la differenza con quanto scritto nel riquadro 2 (f2) cioè 2050 kg, vedrà che anche quì esiste un' incongruenza, infatti la differenza anche in questo caso è 505 kg.

    Io non so se quanto detto risponde al vero, non ho titolo per poterlo confutare, ma se è vero che la legge va seguita alla lettera, credo che sia necessario eseguire il calcolo con la tara e non con la portata. Detto questo però le dò ragione per quel che riguarda la formula matematica, a scuola mi hanno insegnato che la portata è il peso complesivo - la tara, non dovrebbe esistere una portata con o senza conducente, ma questa è una legge fatta da italiani, non possiamo farci niente.
    Cordiali saluti.
    En_ry 🙂

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