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Calcolo per autocarri fiscali

Nella circolare del 19 gennaio 2007 n. 1/E link l'Agenzia delle Entrate fornisce dei chiarimenti riguardanti il decreto legge n. 262/2006 collegato alla finanziaria 2007. Il decreto legge 262/2006 ha modificato sensibilmente la deducibilità fiscale delle spese relative a mezzi di trasporto ai motore utilizzati nell'esercizio d'impresa. Le modifiche non interessano:

  • Tutti i veicoli senza motore (biciclette, barche a remi).
  • I veicoli non richiamati dall'art. 164 del T.U.I.R., come trattori, motocarri, autocarri, autoveicoli ad uso speciale e trattori.
  • I veicoli per trasporto merci, anche se utilizzati temporaneamente per fini pubblicitari.

Le modifiche del D.L. 262/2006 vanno a colpire quella categoria di falsi autocarri, ovvero quei veicoli omologati come autocarri, ma che in realtà le modifiche apportate non impediscono che il veicolo possa essere usato per il trasporto privato di persone o che abbia delle prestazioni elevate non giustificabili per l'uso richiesto. Per poter valutare se una vettura rientri tra quelle fiscalmente deducibili si deve soddisfare 4 condizioni:

  • Deve trattarsi di veicolo immatricolato o reimmatricolato come N1 (autocarro).
  • Il codice della carrozzeria deve essere F0.
  • Il numero di posti non inferiore a 4.

Queste condizioni devono essere soddisfatte tutte, se anche una di queste non è soddisfatta non si può applicare la quarta regola che si ricava da un calcolo sul rapporto potenza/peso. La formula in questione è la seguente: P/ (Mc - T) con la potenza (P) espressa in KW e con il peso complessivo (Mc) e la tara (T) espressi in tonnellate. Il rapporto deve essere inferiore o uguale a 180, se dovesse risultare superiore l'autocarro verrebbe equiparato ad un'autovettura.

Aggiornamento 16/09/2009

La tara è uguale alla Massa a vuoto + 75Kg

libretto-autocarro-non-fiscale.jpg

I dati che ci occorrono si trovano tutti sul libretto di circolazione:

  • Categoria del veicolo - campo (J)
  • Carrozzeria - campo (J.2)
  • Numero di posti - campo (S.1)
  • Potenza del motore (P) - campo (P.2)
  • Massa complessiva (Mc) - campo (F.2)
  • Tara (T) - pagina 3 Massa a vuoto + 75 kg

Nel libretto di esempio (vedi foto sopra) sono sottolineate tutte le voci interessate, in questo caso si può notare che il veicolo è un autocarro N1, con carrozzeria F0, può trasportare 4 persone, ma se calcoliamo la formula indicata precedentemente si ha: 2050 Kg = 2.050 t 1545 Kg = 1.545 t (Mc - T) = 2.050 - (1.545 + 0.075) = 0.43 (P/ 0.43) = 100/ 0.43= 232 quindi questa vettura non può usufruire delle agevolazioni fiscali. Inserisco un foglio di calcolo con le spiegazioni passo-passo, inserite i tre dati occorrenti nelle celle indicate.

Foglio Excel per calcolo rapporto potenza/peso. Prelevate il foglio di calcolo.

Foglio di calcolo costruito con OpenOffice Portable, se non avete Excel potete scaricarne una copia da quì link888.jpg , è un software gratis e standalone (non necessita di installazione, funziona anche su pendrive usb o cd) basta scaricarlo e si scompatterà in una cartella.

Precisazione.  

Nel Codice della strada link  esterno a pagina 51, al punto "d", c'è la definizione precisa di cosè un'autocarro:

d) autocarri: veicoli destinati al trasporto di cose e delle persone addette all'uso o al trasporto delle cose stesse;

Tenetelo bene a mente, sopratutto chi cerca sui motori di ricerca "posso trasportare la famiglia la domenica con l'autocarro?", "posso portare la fidanzata-amante a sciare con l'autocarro?" 😉

Il post è stato scritto nel gennaio 2008, le normative e le regole trattate in questo articolo possono essere state cambiate o il post potrebbe essere ormai obsoleto.

226 pensieri su “Calcolo per autocarri fiscali

  1. Marco

    Salve, possiedo una Santa Fe 2200 5 posti del 2008 omologata autocarro. L'ACI mi ha riclassificato l'autocarro come la vettura e mi richiede l'arretrato del bollo auto. A parte l'importo del bollo il problema è che ovviamente mi sono detratto tutti i costi e l'accettazione di questa riclassificazione mi creerebbe problemi fiscali con l'Ag.Entrate.
    Il nocciolo della questione è la modalità di calcolo che per quanto riguarda la tara io considero equivalente alla massa a vuoto (rientra nel limite di 180) mentre l'aci in base alla direttiva europea uguale alla massa a vuoto + 75 kg (in questo caso non rientra). Penso di fare ricorso sulle seguenti basi:

    1) l’Agenzia Entrate ha chiarito nella Circolare n. 1/E del 19 Gennaio 2007 quali parametri tecnici considerare nelle modalità di calcolo per l’applicazione della Legge Finanziaria 2007 comma 240. Queste modalità tengono conto della tara equivalente alla massa a vuoto e non della tara equivalente a massa a vuoto + 75 kg non essendo la Direttiva Europea alla quale l’ACI fa riferimento (Direttiva 2007/46/CE del 5 Settembre 2007) e che aggiungerebbe i 75kg per ottenere la “tara” non ancora promulgata al momento della definizione dei criteri applicativi della Legge Finanziaria 2007 comma 240.

    2) L’Agenzia Entrate nella Circolare n.1/E del 19 Gennaio 2007 riporta inoltre “… sono state individuate le caratteristiche dei veicoli che a prescindere dalla categoria di omologazione risultano da adattamenti che non ne impediscano l’utilizzo per il trasporto privato di persone.”.
    Ai fini dell’applicazione della Legge Finanziaria 2007 comma 240, il legislatore non tiene conto pertanto delle specificità o categoria di omologazione ma dei soli dati tecnici della vettura. Nella tecnica automobilistica, la tara è la massa minima (permanente) che caratterizza l'autoveicolo, quindi la massa a vuoto non la massa a vuoto + 75kg.
    Ad avvalorare quanto sopra ci sono peraltro diverse circolari di Forze di Polizia che effettuano controlli su strada per i quali è necessario utilizzare la tara.
    Tutte, senza esclusione, utilizzano la tara intesa come omologazione europea (massa a vuoto+75kg) unicamente ed esclusivamente per normative successive alla promulgazione della direttiva, riferendosi in genere ai controlli da farsi relativamente alla Legge 28 Febbraio 2008 n.31 (Limitazione potenza vetture neopatentati) che è appunto successiva alla Direttiva Europea 2007/46/CE e non retroattivamente per la verifica dei parametri tecnici dell’autocarro per i quali si continua ad utilizzare tara=massa a vuoto. Si allega la circolare n.21/08 della Polizia Municipale di Torino.

    3) L’ACI è un ente pubblico economico e non ha il potere di effettuare interpretazioni che determinano uno stravolgimento di normative già in vigore, approvate dallo Stato con una Legge Finanziaria e soggette anche ad ulteriore chiarimento da parte dell’Agenzia delle Entrate e determinando conseguenze imprevedibili sia per l’erario sia soprattutto per noi aziende che effettuiamo le nostre scelte di investimento in funzione delle leggi dello stato in vigore.

    Vorrei un parere a riguardo se possibile e sapere anche se qualche altro utente nella stessa situazione ha fatto ricorso in commissione tributaria, con quali motivazioni ed esito. Grazie.

    Rispondi
  2. en_ry

    Salve Daniele, si può fare solo se la casa madre ha omologato quel tipo come autocarro 4 posti, se esiste l'omologazione allora tu lo puoi trasformare. Dovresti domandare in motorizzazione perchè non credo che qualcuno ti possa aiutare. Per la griglia non ti saprei dire, di solito sono complete, poi fanno la modifica tagliando il pezzo inferiore, ma potrei anche sbagliarmi.
    Saluti En_ry 🙂

    Rispondi
  3. Daniele

    Possiedo un Mitsubishi Pajero 2500 2 porte con 73 Kw immatricolato autocarro F0 con portata 610 kg. E' possibile trasformarlo in autocarro a 4 posti come si poteva fare qualche hanno fa?
    ho notato alcuni recenti autocarri (land rover freelander 2) che hanno la griglia divisoria originale solo per la parte alta, praticamente si può ampliare il baule abbattendo gli schienali dei sedili posteriori. Tale griglia si può installare su altri fuoristrada immatricolati come il freelander 2 in autocarri N1 ovvero con quattro porte e 4 posti?
    se ho capito bene è sempre possibile la trasformazione di una autovettura con 2 porte in autocarro 2 posti come il pajero di cui sopra.
    complimenti per l'ottimo lavoro svolto.
    grazie.
    saluti.
    Daniele

    Rispondi
  4. en_ry

    Buongiorno, il calcolo è giusto, quello che non vi so dire è se questa formula dà la possibilità di pagare il bollo per autocarro. Purtroppo non sono un commercialista e non sono aggiornato sulle leggi, questa formula serve o serviva per evitare di far passare per autocarri auto molto potenti, nel caso di superamento del limite l'autocarro verrebbe paragonato ad un'autovettura in tutti i sensi, quindi dubito che si possa pagare il bollo ridotto, però adesso è cambiato il governo e tante leggi, quindi non sò neanche se è ancora in vigore...
    Mi dispiace di non poterla aiutare.
    Cordialmente en_ry 🙁

    Rispondi
  5. Giovanni

    Salve, le chiedo una conferma a quanto ho capito:
    ho un Chevrolet Tahoe 5.3 con i seguenti dati:
    (J) N1
    (F.2) 3085
    (F.3) 6585
    (J.1) autocarro per trasporto di cose - uso proprio
    (J2) FO (furgone)
    (P.2) 201 kw
    (S.1) 5
    in pagina 3 è riportata SOLO la portata = 740 kg
    Il calcolo darebbe 201/0,740 = 271.6. A me non interessa la deduzione fiscale ma solo la possibilità di pagare il bollo come autocarro: in tal caso sarebbe eslcusa questa possibilità?
    Grazie molte per un consiglio

    Rispondi

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