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Calcolo per autocarri fiscali

Nella circolare del 19 gennaio 2007 n. 1/E link l'Agenzia delle Entrate fornisce dei chiarimenti riguardanti il decreto legge n. 262/2006 collegato alla finanziaria 2007. Il decreto legge 262/2006 ha modificato sensibilmente la deducibilità fiscale delle spese relative a mezzi di trasporto ai motore utilizzati nell'esercizio d'impresa. Le modifiche non interessano:

  • Tutti i veicoli senza motore (biciclette, barche a remi).
  • I veicoli non richiamati dall'art. 164 del T.U.I.R., come trattori, motocarri, autocarri, autoveicoli ad uso speciale e trattori.
  • I veicoli per trasporto merci, anche se utilizzati temporaneamente per fini pubblicitari.

Le modifiche del D.L. 262/2006 vanno a colpire quella categoria di falsi autocarri, ovvero quei veicoli omologati come autocarri, ma che in realtà le modifiche apportate non impediscono che il veicolo possa essere usato per il trasporto privato di persone o che abbia delle prestazioni elevate non giustificabili per l'uso richiesto. Per poter valutare se una vettura rientri tra quelle fiscalmente deducibili si deve soddisfare 4 condizioni:

  • Deve trattarsi di veicolo immatricolato o reimmatricolato come N1 (autocarro).
  • Il codice della carrozzeria deve essere F0.
  • Il numero di posti non inferiore a 4.

Queste condizioni devono essere soddisfatte tutte, se anche una di queste non è soddisfatta non si può applicare la quarta regola che si ricava da un calcolo sul rapporto potenza/peso. La formula in questione è la seguente: P/ (Mc - T) con la potenza (P) espressa in KW e con il peso complessivo (Mc) e la tara (T) espressi in tonnellate. Il rapporto deve essere inferiore o uguale a 180, se dovesse risultare superiore l'autocarro verrebbe equiparato ad un'autovettura.

Aggiornamento 16/09/2009

La tara è uguale alla Massa a vuoto + 75Kg

libretto-autocarro-non-fiscale.jpg

I dati che ci occorrono si trovano tutti sul libretto di circolazione:

  • Categoria del veicolo - campo (J)
  • Carrozzeria - campo (J.2)
  • Numero di posti - campo (S.1)
  • Potenza del motore (P) - campo (P.2)
  • Massa complessiva (Mc) - campo (F.2)
  • Tara (T) - pagina 3 Massa a vuoto + 75 kg

Nel libretto di esempio (vedi foto sopra) sono sottolineate tutte le voci interessate, in questo caso si può notare che il veicolo è un autocarro N1, con carrozzeria F0, può trasportare 4 persone, ma se calcoliamo la formula indicata precedentemente si ha: 2050 Kg = 2.050 t 1545 Kg = 1.545 t (Mc - T) = 2.050 - (1.545 + 0.075) = 0.43 (P/ 0.43) = 100/ 0.43= 232 quindi questa vettura non può usufruire delle agevolazioni fiscali. Inserisco un foglio di calcolo con le spiegazioni passo-passo, inserite i tre dati occorrenti nelle celle indicate.

Foglio Excel per calcolo rapporto potenza/peso. Prelevate il foglio di calcolo.

Foglio di calcolo costruito con OpenOffice Portable, se non avete Excel potete scaricarne una copia da quì link888.jpg , è un software gratis e standalone (non necessita di installazione, funziona anche su pendrive usb o cd) basta scaricarlo e si scompatterà in una cartella.

Precisazione.  

Nel Codice della strada link  esterno a pagina 51, al punto "d", c'è la definizione precisa di cosè un'autocarro:

d) autocarri: veicoli destinati al trasporto di cose e delle persone addette all'uso o al trasporto delle cose stesse;

Tenetelo bene a mente, sopratutto chi cerca sui motori di ricerca "posso trasportare la famiglia la domenica con l'autocarro?", "posso portare la fidanzata-amante a sciare con l'autocarro?" 😉

Il post è stato scritto nel gennaio 2008, le normative e le regole trattate in questo articolo possono essere state cambiate o il post potrebbe essere ormai obsoleto.

226 pensieri su “Calcolo per autocarri fiscali

  1. valerio

    cambio leggermente tema
    è possibile effettuare trasporti c/terzi con veicoli M1 adesso che il promiscuo non esiste più?
    e se si anche quelli adibiti ad uso speciale tipo gli autocaravan che comunque sono M1?

    Rispondi
  2. en_ry

    Buonasera sig. Ennio, credo che il provvedimento legislativo miri proprio a combattere le famose auto di lusso immatricolare o reimmatricolate come autocarri, non metto becco sulle trasformazioni, non ho il titolo adatto per poterne parlare, il post è stato scritto proprio per le vetture F0 con 4 o più posti prendendo spunto dalla circolare che c'è all'inizio del post e che linko di nuovo:
    https://www.automotoradriatica.com/wp-content/2008/01/circolare_1_completa.pdf

    A pagina 79 di tale documento troverà il testo preso in esame, ci sono poi delle condizioni diverse (vedi sempre pag 79 comma 1B) in cui non mi sono addentrato e che andrebbe affrontato con il consulente fiscale, anche perchè, mentre ne stiamo parlando la legge potrebbe essere già stata modificata.
    Saluti Enrico

    Rispondi
  3. Ennio

    Di contro invece penso che quest'ultimo decreto miri a "congelare" tutte quelle vetture di lusso che, in primis, sono state acquistate o trasformate come autocarro per la detrazione, e poi, a causa del loro limitato utilizzo, ritrasformate in autovettura. Non rientrando nel parametro del fatidico 180, saranno costretti all'utilizzo limitato infrangendo la legge in uso diverso. Siccome molti SUV non rientrano nel parametro di 180 rimangono, come si dice, "fregati".

    Rispondi
  4. Ennio

    Devo aggiungere che c'è un pò di confusione tra trasformazione da "autovettura ad autocarro", e da "autocarro ad autovettura", soprattutto quest'ultima molto in vigore ultimamente dai "furbi" e frenata dall'ultimo decreto legislativo.
    Infatti non ne vedo la validità se io, come azienda, acquisto un LAND ROVER TD5 usato con categoria M1, e decido, per la sua validità, di trasformarlo in N1 e utilizzarlo esclusivamente per l'azienda.

    Rispondi
  5. Ennio

    Basta esaminare attentamente uno stralcio della legge:

    Si segnala, inoltre, che con il provvedimento del direttore dell’Agenzia
    delle entrate del 6 dicembre 2006, emanato in esecuzione dell’articolo 35,
    comma 11, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4
    agosto 2006, n. 248, sono state individuate le caratteristiche dei veicoli che, a
    prescindere dalla categoria di omologazione, risultano da adattamenti che non ne
    impediscono l'utilizzo per i trasporto privato di persone.
    Si tratta dei veicoli che pur immatricolati o reimmatricolati come N1
    abbiano codice di carrozzeria F0 (Effe 0), quattro o più posti e un rapporto tra la
    potenza del motore (Pt), espressa in KW, e la portata (P) del veicolo, ottenuta
    quale differenza tra la massa complessiva (Mc) e la tara (T), espressa in
    tonnellate, uguale o superiore a 180, secondo la seguente formula:
    Pt (KW) > 180
    Mc – T(t)

    Quindi espletandola è chiaro che esprime la non detrazione dei benefici fiscali, quelle vetture che pur essendo N1, etc. non rispettino il fatidico valore di 180, e non, come citato all'inizio della discussione, che i parametri N1, F0 etc. siano essenziali per la detrazione totale fiscale ed il corretto rientro nella classe N!.
    Saluti.

    Rispondi

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