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Calcolo per autocarri fiscali

Nella circolare del 19 gennaio 2007 n. 1/E link l'Agenzia delle Entrate fornisce dei chiarimenti riguardanti il decreto legge n. 262/2006 collegato alla finanziaria 2007. Il decreto legge 262/2006 ha modificato sensibilmente la deducibilità fiscale delle spese relative a mezzi di trasporto ai motore utilizzati nell'esercizio d'impresa. Le modifiche non interessano:

  • Tutti i veicoli senza motore (biciclette, barche a remi).
  • I veicoli non richiamati dall'art. 164 del T.U.I.R., come trattori, motocarri, autocarri, autoveicoli ad uso speciale e trattori.
  • I veicoli per trasporto merci, anche se utilizzati temporaneamente per fini pubblicitari.

Le modifiche del D.L. 262/2006 vanno a colpire quella categoria di falsi autocarri, ovvero quei veicoli omologati come autocarri, ma che in realtà le modifiche apportate non impediscono che il veicolo possa essere usato per il trasporto privato di persone o che abbia delle prestazioni elevate non giustificabili per l'uso richiesto. Per poter valutare se una vettura rientri tra quelle fiscalmente deducibili si deve soddisfare 4 condizioni:

  • Deve trattarsi di veicolo immatricolato o reimmatricolato come N1 (autocarro).
  • Il codice della carrozzeria deve essere F0.
  • Il numero di posti non inferiore a 4.

Queste condizioni devono essere soddisfatte tutte, se anche una di queste non è soddisfatta non si può applicare la quarta regola che si ricava da un calcolo sul rapporto potenza/peso. La formula in questione è la seguente: P/ (Mc - T) con la potenza (P) espressa in KW e con il peso complessivo (Mc) e la tara (T) espressi in tonnellate. Il rapporto deve essere inferiore o uguale a 180, se dovesse risultare superiore l'autocarro verrebbe equiparato ad un'autovettura.

Aggiornamento 16/09/2009

La tara è uguale alla Massa a vuoto + 75Kg

libretto-autocarro-non-fiscale.jpg

I dati che ci occorrono si trovano tutti sul libretto di circolazione:

  • Categoria del veicolo - campo (J)
  • Carrozzeria - campo (J.2)
  • Numero di posti - campo (S.1)
  • Potenza del motore (P) - campo (P.2)
  • Massa complessiva (Mc) - campo (F.2)
  • Tara (T) - pagina 3 Massa a vuoto + 75 kg

Nel libretto di esempio (vedi foto sopra) sono sottolineate tutte le voci interessate, in questo caso si può notare che il veicolo è un autocarro N1, con carrozzeria F0, può trasportare 4 persone, ma se calcoliamo la formula indicata precedentemente si ha: 2050 Kg = 2.050 t 1545 Kg = 1.545 t (Mc - T) = 2.050 - (1.545 + 0.075) = 0.43 (P/ 0.43) = 100/ 0.43= 232 quindi questa vettura non può usufruire delle agevolazioni fiscali. Inserisco un foglio di calcolo con le spiegazioni passo-passo, inserite i tre dati occorrenti nelle celle indicate.

Foglio Excel per calcolo rapporto potenza/peso. Prelevate il foglio di calcolo.

Foglio di calcolo costruito con OpenOffice Portable, se non avete Excel potete scaricarne una copia da quì link888.jpg , è un software gratis e standalone (non necessita di installazione, funziona anche su pendrive usb o cd) basta scaricarlo e si scompatterà in una cartella.

Precisazione.  

Nel Codice della strada link  esterno a pagina 51, al punto "d", c'è la definizione precisa di cosè un'autocarro:

d) autocarri: veicoli destinati al trasporto di cose e delle persone addette all'uso o al trasporto delle cose stesse;

Tenetelo bene a mente, sopratutto chi cerca sui motori di ricerca "posso trasportare la famiglia la domenica con l'autocarro?", "posso portare la fidanzata-amante a sciare con l'autocarro?" 😉

Il post è stato scritto nel gennaio 2008, le normative e le regole trattate in questo articolo possono essere state cambiate o il post potrebbe essere ormai obsoleto.

226 pensieri su “Calcolo per autocarri fiscali

  1. Fabrizio C.

    Mi è stato appena contestato dall' Agenzia delle entrate il possesso della mia fiat multipla. Contestano che non sia un autocarro anche se è stata immatricolata N1( come da libretto) e mi obbligano alla restituzione di ciò che secondo loro non doveva essere scaricato al 100%, come io ho fatto.Volevo quindi sapere da voi se la mia auto, immatricolata nel dicembre del 2005, è o non è un autocarro. Vi lascio qui di seguito i dati.
    -KW: 76.0
    -Massa a vuoto: 1350
    -Massa complessiva: 1980
    Secondo i miei calcoli verrebbe 136.76 e quindi rientrerebbe negli autocarri.
    Vorrei sapere da voi se lo è? Grazie Fabrizio

    Rispondi
  2. en_ry

    Grazie Marco per le tue spiegazioni, sicuramente saranno utili a me e agli altri lettori.
    Buona giornata En_ry 🙂

    Rispondi
  3. en_ry

    @Marcello,
    Salve, io mi trovo nella tua stessa barca, anche io mi muovo in un campo minato, in effetti in Italia è tutto anbiguo e si presta a tutte le interpretazioni immaginabili. Io ho da tempo alzato le mani sull'argomento perchè non essendo un legale non posso dare un parere professionale. Nel sito di Contauto che ho linkato qualche risposta precedente spiega un pò la questione e in teoria avrebbero ragione, però tieni presente che ogni pattuglia di polizia,finanza o carabinieri o chi che sia fermerà il cliente comincerà a contestare questo e quello. Adesso se uno persona ha la forza finanziaria e di fegato di fare ricorso contro tutto e contro tutti può andare avanti, altrimenti è destinato a soccombere anche se ha ragione.
    Mi dispiace dire così, ma veramente non ci si capisce niente...
    Per la questione degli autocarri fiscali la legge specifica espressamente che deve essere un F0 quindi a ragion di logica la formula non và applicata ad altri tipi di veicoli.
    La legge la rilinko qui:
    https://www.automotoradriatica.com/wp-content/2008/01/circolare_1_completa.pdf

    La norma viene trattata a pag.79.
    Mi dispiace di non poterti essere di aiuto, mi farebbe piacere sapere come hai risolto (se risolvi in qualche modo).
    Buona giornata En_ry 🙂

    Rispondi
  4. Marco

    dimenticavo...

    Il rapporto potenza/tara che viene riportato sui nuovi libretti di circolazione non va considerato ai fini del calcolo per i "falsi autocarri" per i quali valgono le indicazioni della circolarre ministeriale 1/e ma va utilizzato solamente per la verifica della Legge 28 Febbraio 2008 n.31 (limiti potenza neopatentati)

    Rispondi
  5. Marco

    Salve a tutti,
    un piccolo agg.to sul ricorso relativo alla tara = massa a vuoto + 75kg che vi riporto nel caso possa essere utile ad altri nella stessa situazione.
    Secondo il ns. legale che ha seguito la questione l'ACI Regione Lazio è in torto, tuttavia il ricorso andava fatto al momento della ricezione dell'avviso di pagamento da parte dell'ACI, in quanto il ricorso sull'iscrizione a ruolo da parte di Equitalia può essere fatto solo su vizi di forma dell'iscrizione stessa. Per il 2009 ci tocca quindi pagare, nel 2010 sicuramente faremo ricorso al primo avviso. In ogni caso effettuare il pagamento del bollo come autovettura all'ACI non determina conseguenze lato Agenzia Entrate per i costi dedotti come autocarro in quanto le modalità di calcolo di Aci Reg lazio sono errate.

    Rif. normativi:

    La direttiva europea di riferimento (Direttiva 2007/46/CE del 5 Settembre 2007 recepita con DM 28 Aprile 2008) è successiva al rilascio della circolare ministeriale n.1/E ed è pertanto chiaro che il legislatore al momento della stesura della Legge Finanziaria 2007 NON poteva materialmente fare riferimento ad una “tara” intesa come “da direttiva europea” che al momento non esisteva ossia massa a vuoto incrementata di 75Kg ma si riferiva chiaramente alla tara intesa come “massa a vuoto” come da tecnica automobilistica.

    Rispondi

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