E' da qualche mese che cerco di scrivere questo post, volevo creare una pagina che raccogliesse tutte le normative riguardanti i veicoli atipici in ordine cronologico, con un'attenzione particolare alle auto d'epoca e di interesse storico. Sentito anche il parere del nostro referente alla Motorizzazione, che afferma che i veicoli d'epoca e di interesse storico vanno revisionati ogni anno, ho cercato di inserire tutte le normative e le successive modifiche in modo da avere un quadro il più chiaro possibile (almero spero).
Nei documenti e leggi che riguardano le revisioni e in un quadro più generale nel codice della strada, si sente parlare di veicoli atipici, ma cosa sono i veicoli atipici, il veicolo o auto che noi abbiamo rientra in questa categoria?
Cominciamo col vedere cosa dice l'art. 59 del D.L. 285 30/04/1992:
Dal Decreto Legge 285 del 30/04/1992 ![]()
Art. 59. Veicoli con caratteristiche atipiche.
1. Sono considerati atipici i veicoli elettrici leggeri da città, i veicoli ibridi o multimodali e i microveicoli elettrici o elettroveicoli ultraleggeri, nonché gli altri veicoli che per le loro specifiche caratteristiche non rientrano fra quelli definiti negli articoli dal 52 al 58.
2. Il Ministro dei trasporti, sentiti i Ministri interessati, stabilisce, con proprio decreto:
a) la categoria, fra quelle individuate nei suddetti articoli, alla quale i veicoli atipici devono essere assimilati ai fini della circolazione e della guida;
b) i requisiti tecnici di idoneità alla circolazione dei medesimi veicoli individuandoli, con criteri di equivalenza, fra quelli previsti per una o più delle categorie succitate.
Art. 60. Motoveicoli e autoveicoli d'epoca e di interesse storico e collezionistico.
1. Sono considerati appartenenti alla categoria di veicoli con caratteristiche atipiche i motoveicoli e gli autoveicoli d'epoca, nonché i motoveicoli e gli autoveicoli di interesse storico e collezionistico.
2. Rientrano nella categoria dei veicoli d'epoca i motoveicoli e gli autoveicoli cancellati dal P.R.A. perché destinati alla loro conservazione in musei o locali pubblici e privati, ai fini della salvaguardia delle originarie caratteristiche tecniche specifiche della casa costruttrice, e che non siano adeguati nei requisiti, nei dispositivi e negli equipaggiamenti alle vigenti prescrizioni stabilite per l'ammissione alla circolazione. Tali veicoli sono iscritti in apposito elenco presso il Centro storico della Direzione generale della M.C.T.C.
3. I veicoli d'epoca sono soggetti alle seguenti disposizioni:
a) la loro circolazione può essere consentita soltanto in occasione di apposite manifestazioni o raduni autorizzati, limitatamente all'ambito della località e degli itinerari di svolgimento delle manifestazioni o raduni. All'uopo i veicoli, per poter circolare, devono essere provvisti di una particolare autorizzazione rilasciata dal competente ufficio della Direzione generale della M.C.T.C. nella cui circoscrizione è compresa la località sede della manifestazione o del raduno ed al quale sia stato preventivamente presentato, da parte dell'ente organizzatore, l'elenco particolareggiato dei veicoli partecipanti. Nella autorizzazione sono indicati la validità della stessa, i percorsi stabiliti e la velocità massima consentita in relazione alla garanzia di sicurezza offerta dal tipo di veicolo;
b) il trasferimento di proprietà degli stessi deve essere comunicato alla Direzione generale della M.C.T.C., per l'aggiornamento dell'elenco di cui al comma 2.
4. Rientrano nella categoria dei motoveicoli ed autoveicoli di interesse storico o collezionistico tutti quelli di cui risulti l'iscrizione nei registri previsti dall'art. 5, comma trentaquattresimo, del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53. I detti veicoli, qualora non iscritti al P.R.A. alla data di entrata in vigore del presente codice, per poter circolare devono essere reimmatricolati ed iscritti nei registri del P.R.A., secondo le norme del presente codice. La reimmatricolazione è ammessa quando i motoveicoli e gli autoveicoli rivestono le caratteristiche di valore storico o collezionistico necessarie per individuare tale tipo di veicoli, determinate dal regolamento. Il regolamento stabilisce anche le caratteristiche ed i requisiti tecnici che i predetti veicoli devono presentare e che si ricollegano ai requisiti previsti al momento della costruzione, con le modificazioni necessarie per adattarli alle attuali esigenze della circolazione. I medesimi veicoli sono iscritti in apposito elenco presso la Direzione generale della M.C.T.C.
5. I veicoli di interesse storico o collezionistico possono circolare sulle strade purché posseggano i requisiti previsti per questo tipo di veicoli, determinati dal regolamento ai sensi del comma 4.
6. Chiunque circola con veicoli d'epoca senza l'autorizzazione prevista dal comma 3, ovvero con veicoli di cui al comma 5 sprovvisti dei requisiti previsti per questo tipo di veicoli dal regolamento, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 127.020 a lire 508.070 se si tratta di autoveicoli, o da lire 63.510 a lire 254.030 se si tratta di motoveicoli (1).
(1) Articolo così modificato, con effetto dal 1° ottobre 1993, dall'art. 26, d.lg. 10 settembre 1993, n. 360. Con d.m. 29 dicembre 2000, la sanzione è stata aggiornata nella misura indicata.
Il comma 4 fu sostituito dalla legge 214 del 1/8/2003 , di conv. D.L. n. 151/2003.
2-quater. Il comma 4 dell'articolo 60 del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, e' sostituito dal
seguente:
"4. Rientrano nella categoria dei motoveicoli e autoveicoli di
interesse storico e collezionistico tutti quelli di cui risulti
l'iscrizione in uno dei seguenti registri: ASI, Storico Lancia,
Italiano FIAT, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI".
La legge 214 e l'art. 60 furono poi integrate dalla legge 215
1. Sono classificati d'interesse storico o collezionistico i motoveicoli e gli autoveicoli iscritti in uno dei registri ASI, Storico Lancia, Italiano Fiat, Italiano Alfa Romeo e da questo dotati della certificazione attestante la rispettiva data di costruzione nonché le caratteristiche tecniche.
2. La data di costruzione deve risultare precedente di almeno 20 anni a quella di richiesta di riconoscimento nella categoria in questione. Le caratteristiche tecniche devono comprendere almeno tutte quelle necessarie per la verifica di idoneità alla circolazione del motoveicolo o dell'autoveicolo ai sensi dei commi 5 e 6.
3. I veicoli d'interesse storico o collezionistico devono conservare le caratteristiche originarie di fabbricazione, salvo le eventuali modifiche imposte per la circolazione dalle norme stabilite al comma 5.
4. Possono altresì essere riconosciute ammissibili dal Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della M.C.T.C. modifiche o sostituzioni determinate dalla impossibilità di reperire i componenti originari o non realizzabili ad un costo ragionevole, oppure derivanti dall'esigenza di ripristino del veicolo nelle condizioni originarie risultanti all'atto della sua prima immatricolazione. In ogni caso tali diversità o modifiche devono essere riportate sulla carta di circolazione, unitamente all'anno di fabbricazione del veicolo.
5. La circolazione dei veicoli di interesse storico e collezionistico è subordinata alla verifica delle prescrizioni dettate per tali veicoli al punto F, lettera b) dell'appendice V al presente titolo sui sistemi di frenatura, sui dispositivi di segnalazione acustica, silenziatori e tubi di scarico, segnalazione visiva e d'illuminazione nonché sui pneumatici e sistemi equivalenti sulle sospensioni, sui vetri e specchi retrovisori e sul campo di visibilità del conducente.
6. Per i motoveicoli e gli autoveicoli di interesse storico e collezionistico sono ammessi sistemi, dispositivi e componenti aventi caratteristiche differenti da quelle prescritte in generale per i motoveicoli e gli autoveicoli dal presente regolamento, a condizione che detti dispositivi ed organi siano stati riconosciuti ammissibili dal Ministero dei trasporti e della navigazione alla data di fabbricazione dei veicoli interessati e purché siano di efficienza equivalente a quella dei sistemi, dispositivi e componenti prescritti in generale per i motoveicoli e gli autoveicoli. Sono ammesse le sporgenze fuori sagoma dei galletti dei mozzi delle ruote a raggi.
7. La cancellazione del motoveicolo o dell'autoveicolo da uno dei registri di iscrizione di cui al comma 1 comporta la cessazione della circolazione dello stesso ed è subordinata all'osservanza delle prescrizioni dettate dall'articolo 103 del codice.
8. Le tariffe per l'iscrizione e la cancellazione dai registri di cui al comma 1, nonché le certificazioni rilasciate dagli stessi, sono stabilite periodicamente dal Ministro dei trasporti e della navigazione di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il Ministro delle finanze.
Poi fu emanata la Circolare 4437/M360 23/11/2003, che ERA l'ultima in ordine di tempo fino al 19/03/2010 quando è stata emanata l'ultima modifica. ![]()
10 resta in ogni caso ferma la necessità che il veicolo di interesse storico e
collezionistico, per poter circolare su strada, debba essere in regola con gli
obblighi di revisione annuale, stante il combinato disposto di cui agli art. 80,
comma 4, e 60, comma 1, c.d.s.; pertanto, si richiama la necessità che sul
duplicato della carta di circolazione sia annotato che il veicolo deve essere
sottoposto a revisione prima della immissione in circolazione;
Aggiornamento 26/09/2009
E' stata emesso una circolare che risolve il problema delle vetture che risultano con il numero di telaio sbagliato, o che erano non esistenti negli archivi della motorizzazione, adesso è possibile farsi correggere il numero di telaio sul database e poi fare la revisione in un centro revisioni privato.
Il nuovo servizio revisioni entrato in vigore il 17 agosto 2009 ha introdotto, come noto, la non
revisionabilità presso i centri revisione di veicoli nel caso in cui il telaio riportato sulla carta di circolazione sia
assente o difforme da quello presente nell'archivio nazionale veicoli.
Tale scelta è stata dettata dalla imprescindibile necessità di affidare esclusivamente agli Uffici della
motorizzazione le attività di inserimento o modifica permanente di dati nel SIMOT.
Di seguito sono individuati i casi più frequenti di anomalie relative al telaio ed indicate le modalità di
risoluzione:
1. Telaio mancante per vetustà del mezzo e/o carta di circolazione non meccanizzata.
L'Ufficio provvede, esclusivamente mediante la verifica della carta di circolazione, all'aggiornamento
dell'archivio utilizzando la funzione SC67, senza stampa della carta di circolazione secondo le modalità già
in uso.
Per questa operazione l'utente non sarà chiamato a corrispondere alcun importo.
Dal giorno successivo all'aggiornamento dei dati in archivio, il veicolo potrà essere presentato presso
qualsiasi centro revisione per essere sottoposto alla revisione.
2. Telaio corretto manualmente sulla carta di circolazione e non aggiornato in archivio.
2.1 Nel caso in cui la correzione sia stata effettuata dal medesimo Ufficio che sta provvedendo
all'aggiornamento del dato in archivio, si deve procedere, come di consueto, utilizzando la mappa
GPRA funzione 09.
Anche in questo caso non dovrà essere corrisposto alcun importo.
La revisione potrà essere effettuata presso un qualsiasi centro revisione dal lunedì successivo
all'aggiornamento dei dati in archivio.
2.2 Nel caso in cui la correzione sia stata effettuata da Ufficio diverso da quello presso il quale è avanzata
la richiesta di aggiornamento dell'archivio, si procederà come segue. Il veicolo al quale è associata la
carta di circolazione di cui trattasi dovrà essere sottoposto a revisione presso l'Ufficio al quale è
presentata la richiesta (come detto diverso da quello che ha effettuato manualmente la correzione della
CDC) al fine di consentire anche ogni necessaria verifica sul telaio punzonato.
L'operazione di aggiornamento del telaio all'interno del sistema informativo, propedeutica all'inserimento
dell'esito della revisione, dovrà essere comunque effettuata tramite l'uso della mappa GPRA funzione 09.
In questo caso dovrà essere corrisposta la sola tariffa di revisione.
Il 19-03-2010 c'è stato un aggiornamento legislativo che ha chiarito lo spinoso dilemma delle vetture d'epoca o di interesse storico. Allego il decreto ministeriale e i 4 allegati dove si regolamenta le revisioni, le modalità di revisione, l'iscrizione, la reimmatricolazione o la cancellazione di una vettura d'epoca. Quello che a noi interessa, per l'argomento trattato in questo post, è che le revisioni periodiche per le auto d'epoca o di interesse storico sono definitivamente tornate a due anni e non più ad un anno.
Dall'allegato 3 leggiamo:
REVISIONI PERIODICHE DEI VEICOLI DI INTERESSE STORICO E COLLEZIONISTICO
1. Campo di applicazione
Le presenti disposizioni si applicano ai veicoli classificati di interesse storico e collezionistico appartenenti alle guenti categorie:
a) motoveicoli;
b) autovetture, autoveicoli ad uso promiscuo;
c) autoveicoli destinati al trasporto di cose di massa complessiva a pieno carico non
superiore a 3 500 kg;
d) autoveicoli isolati destinati al trasporto di persone e il cui numero di posti a
sedere,escluso quello del conducente, e' superiore a otto;
e) autoveicoli isolati destinati al trasporto di cose di massa complessiva a pieno carico
superiore a 3.500 kg;
f) rimorchi e semirimorchi di massa complessiva a pieno carico superiore
a 3 500 kg, facenti parte di un complesso di veicoli classificato di interesse storico e
collezionistico.
2. Calendario delle revisioni
I veicoli indicati al precedente punto 1 sono sottoposti a revisione periodica ogni due anni, sempre che i veicoli non siano stati sottoposti, nell’anno in cui ricorre l’obbligo della
revisione, a visita e prova per l’accertamento dei requisiti alla idoneità alla circolazione ai
sensi dell’art. 75 del Codice della Strada, entro il mese di rilascio della carta di circolazione
ovvero entro il mese corrispondente a quello in cui è stato effettuato l’ultimo controllo di revisione......
4. COMPETENZE
4.1 La competenza per le revisioni periodiche dei veicoli di interesse storico e
collezionistico è stabilita, avuto riguardo delle categorie internazionali di appartenenza dei
veicoli stessi, a norma dell’art. 80 del DPR 16 dicembre 1992. n. 495, fatto salvo quanto
indicato al punto successivo;
4.2 Le revisioni dei veicoli di interesse storico e collezionistico costruiti prima dell’1°
gennaio 1960 sono effettuate esclusivamente dai competenti uffici motorizzazione civile.
Il 04/10/2010, con la circolare 79260, si puntualizza di nuovo le competenze della Motorizzazione Civile in materia di veicoli precedenti al 1960 e la periodicità biennale della revisione, inoltre, nella circolare ci precisano alcuni punti controversi della materia.
VEICOLI DI INTERESSE STORICO E COLLEZIONISTICO
1.5 Revisione periodica
A norma dell’articolo 9 del decreto ed, in particolare, secondo quanto specificato
nell’allegato III allo stesso decreto, i veicoli di interesse storico e collezionistico sono
sottoposti a revisione periodica con cadenza biennale, secondo il consueto calendario:
entro il mese di rilascio della carta di circolazione ovvero entro il mese corrispondente a 7
quello in cui è stato effettuato l’ultimo controllo di revisione, sempre che i veicoli non siano
stati sottoposti, nell’anno in cui ricorre l’obbligo della revisione, a visita e prova per
l’accertamento dei requisiti alla idoneità alla circolazione ai sensi dell’art. 75 CdS.
I controlli tecnici da effettuare in sede di revisione sono specificati nel citato allegato III al
decreto.
Si ritiene opportuno evidenziare che, fermo restando quanto stabilito dall’art. 80 del CdS
in merito alla competenza per le revisioni periodiche in relazione alle categorie
internazionali di appartenenza dei veicoli stessi, le revisioni dei veicoli di interesse storico e collezionistico costruiti prima dell’1° gennaio 1960 sono effettuate esclusivamente dagli UMC.
Non avendo un titolo di studio adeguato per potermi districare tra leggi e comma (praticamente una giungla), l'articolo scritto potrebbe essere privo di qualche legge o passaggio intermedio, sono bene accetti interventi, suggerimenti o correzioni.
vorrei riagganciarmi a quanto scritto da: ciccollitto giuseppe , settembre 30th, 2009 02:34
per chiedere un chiarimento e se ci sono aggiornamenti recenti.
la mia compagna è della repubblica ceca, lavora da 5 anni qui in italia, domiciliata e con Carta d'identità italiana ma con residenza mantenuta lassù, ed ha una motocicletta a targa ceca. fino ad oggi ogni due anni abbiamo fatto la trafila di risalire in rep ceca per la revisione. adesso però parlando una sua collega ci dice che amici suoi (tedeschi) hanno revisionato i mezzi a targa ceca qui in italia...
oggi ho letto il post di settembre 2009 e mi viene da chiedere:
è possibile revisionare la moto qui in italia e così poter circolare almeno qui in italia, ed eventualmente ripetere la revisione poi in rep ceca nell'ipotesi che forse un giorno la moto tornerà là? per noi è importante che circoli qui in italia! grazie 1000 per i vostri contributi
Grazie Matteo per l'aiuto 🙂 concordo pienamente con quanto detto, con la normativa in vigore non c'è niente da fare. Concordo pienamente anche sul fatto di rivolgersi alle istituzioni Europee.
Buona giornata a tutti, En_ry
ciao giuseppe,
forse posso aiutarti:
1) se hai la residenza in italia purtroppo la devi immatricolare con targhe italiane, perchè sul libretto di circolazione deve essere annotata la tua residenza e deve essere obbligatoriamente scritto in italiano il libretto! Il povero vigile che t ferma mica deve sapere il portoghese per confrontare i tuoi dati!e poi dove te la manda la multa a Lisbona?così poi non la pagherai mai?
2) sul fatto di portare il caso a Bruxelles ci penserei 2volte. primo perchè pagheresti più che fare le targhe italiane e secondo perchè il caso è già in discussione.
Fonte EGAF:
'i veicoli immatricolati in altri stati UE non possono essere sottoposti a revisione in Italia, non essendo ancora disciplinato il reciproco riconoscimento delle operazioni di revisione effettuate nei vari stati, ancorchè esplicitamente previsto dalla direttiva 96/96/CE concernente la revisione dei veicoli'
In pratica il portogallo non riconoscerebbe una revisione Italiana in quanto le procedure sono diverse nei due stati...alla fine è il portogallo il problema non l' Italia in quanto è il portogallo(gestore delle tue targhe) che non accetterebbe una revisione regolare effettuata con procedure italiane in Italia.
Cmq il discorso è identico a parti invertite!
Prova a rivolgerti ad un ufficio della motorizzazione civile o al dipartimento dei trasporti terrestri
Buona giornata
sono nei guai a causa di una diversa interpretazione delle convenzioni in EU fra gli stati, -dové il diritto del cittadino europeo?" se non sbaglio ha il sacrosanto diritto di vivere e muoversi (naturalmente nel pieno rispetto delle leggi e delle regole anche morali) in tutta l'area dell'unione con trattamenti senza differenze.
bene vado al concreto come domanda:
ho vissuto per 25 anni nel principato del Liechtenstein, nel 2006 sono andato a vivere per oltre due anni vicino lisbona, in portogallo poiche sposato con una portoghese. in questo splendido paese capace di grandi gesta di umiltá; un grande popolo storicamente capace di offrire a chiunque una ospitalita incredibile, altro che noi litigioso e disunito popolo di lamentoni oltre che inospitali (se non c'é affare con lucro)
in PORTOGALLO ogni diritto del cittadino europeo viene messo a disposizione in perfetta sintonia con lo spirito da VERA UNIONE (EUROPEA), lei dirá: si ma cosa centra tutto questo con l'argomento di questo forum, rispondo che centra eccome:
in PORTOGALLO REVISIONANO SU RICHIESTA OLTRE CHE PER OBBLIGO tutte le autovetture senza distinzione di nazionalita di immatricolazione, poiche la logica vuole che chi transita su strada in un ics paese, deve essere in regola con i valori di emissioni consentiti in suddetto territorio e/o comunque garantire la sicurezza su strada dovendo l'autovettura essere integra in tutte le sue componenti meccaniche e non. Io stesso per due anni ho potuto ispezionare la mia autovettura con targa FL senza fornire ulteriori documenti o fare complicate manovre burocratiche
ho dovuto solo presentare il libretto di circolazione, il costo irrisorio di questa ispezione é di 27€, il bollo di circolazione costa 14€ all'anno...
oggi mi trovo qui in Italia con un'autovettura con targhe portoghesi e siccome ho deciso di restare qui in patria dovrei revisionarla; ma in ITALIA non revisionano nessuna autovettura di provenienza straniera, trattasi di provenienza comunque europea(UNITA????)devo per forza immatricolare l'auto con targhe italiane, hai capito dové l'inghippo? É nel rubare tanti soldi attraverso questa macchinosa operazione, sono depresso solo a pensare che con quest'auto ci guadagno la pagnotta per la famiglia e non ho nessun altra possibilita economica per far fronte ai disagi di questa specie di truffa legale.
concludo che e + corretto chiamare ispezione che revisione poiche tentende a essere verificata la integrita fisica del mezzo a garanzia della sicurezza per le persone e per l'ambiente, grazie se puoi aiutami a risolvere il problema o saro costretto a richiamare l'attenzione dell'ambasciata portoghese e creare un caso internazionale per violazione dei diritti del cittadino europeo presentando il caso al tribunale di bruxelles( il presidente UE é J.Barroso non uno del terzo mondo.)
Ciao, vorrei puntualizzare un' altra differenza tra veicolo d' epoca e veicolo di interesse storico. Per quanto riguarda i veicoli d' epoca questi possono essere revisionati solo in motorizzazione ogni 5ANNI, mentre per i veicoli di interesse storico-collezionistico questi possono essere revisionati in qualunque centro revisione ogni anno!
Poi se fosse per me li farei revisionare tutti in motorizzazione, di solito i veicoli storici sono catorci che non frenano, con gas di scarico alle stelle , fari smorti , conture introvabili...sono 'storiche' non 'economiche' vedete di tenerle come si deve!!!!!!!!!1